Inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 12171 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non munito della dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ. prima della dichiarazione di fallimento non è passato in giudicato formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, né lo diviene per effetto della dichiarazione di esecutorietà emessa successivamente al fallimento, atteso che, intervenuto il concorso, ogni credito deve essere accertato nelle forme dell’art. 52 l.fall. L’attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, riservata al giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, non può essere surrogata né dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, né dal giudice dell’esecuzione, che non può compiere tale accertamento con efficacia verso la massa dei creditori. L’inopponibilità del titolo travolge l’ipoteca giudiziale iscritta in forza dello stesso e le relative spese, per invalidità derivata.
Il Fatto
Il creditore proponeva opposizione, ex art. 98 l.fall., avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, nella parte in cui era stata esclusa la prelazione ipotecaria sul proprio credito concesso in via monitoria, per un importo di poco superiore a mezzo milione di euro, di cui ammesso in chirografo e una parte esclusa per inopponibilità del titolo al fallimento. Il credito era assistito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non opposto, per il quale era stata iscritta ipoteca giudiziale, ma che non era munito della dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ.
Il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l’opposizione, ritenendo necessaria, ai fini dell’opponibilità alla massa, la dichiarazione di definitività del decreto ingiuntivo e non la sola prova dell’assenza di opposizione. Avverso tale decreto il creditore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso entrambi i motivi di ricorso. In relazione al primo, ha ribadito che la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non è un atto meramente burocratico: con essa il giudice compie una attività di natura giurisdizionale, avente ad oggetto la verifica dell’instaurazione del contraddittorio. Nel processo d’ingiunzione non opposto, tale verifica rappresenta l’ultimo atto del procedimento, equivalente al primo atto del giudizio a cognizione piena, ed è funzionale alla formazione del giudicato.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo privo del provvedimento di cui all’art. 647 cod. proc. civ., ancorché non opposto, non è assistito da giudicato e risulta inopponibile al fallimento, dovendo il credito essere accertato nel concorso ai sensi dell’art. 52 l.fall. Tale principio è stato ritenuto consolidato, con richiamo ai precedenti citati nella proposta di definizione accelerata confermata dal Collegio.
La Corte ha inoltre escluso che l’attività ricognitiva del giudice dell’esecuzione, svolta in un giudizio di espropriazione forzata promosso dal creditore, possa avere una equivalenza funzionale rispetto alla verifica riservata al giudice del monitorio. Il giudice dell’esecuzione è giudice diverso da quello individuato dall’art. 647 cod. proc. civ. e il curatore, rispetto alla sua attività, è terzo rispetto al debitore: l’omessa contestazione di quest’ultimo non può quindi produrre effetti nei confronti della massa dei creditori. Per le medesime ragioni è stata esclusa la rimessione alle Sezioni Unite, non sussistendo contrasti giurisprudenziali sul tema.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ravvisato un rigetto implicito, non una omessa pronuncia: l’accertata inopponibilità del decreto ingiuntivo determina l’invalidità derivata dell’ipoteca giudiziale e delle spese, rendendo superflua ogni specifica motivazione sul punto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di quella ulteriore in favore della Cassa delle Ammende, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.