Revocazione della sentenza di revocazione e censure non deducibili in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 3362 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione proposto avverso la sentenza emessa in sede di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall’art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non sia a sua volta impugnabile per revocazione. L’errore di fatto che può dar luogo a revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, e deve consistere in una svista materiale o in un errore di percezione, non in un’errata valutazione delle risultanze processuali. Esso deve risultare con immediatezza e obiettività, essere essenziale e decisivo, e non può cadere su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.

Il Fatto

Un’associazione affidataria di servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale convenne in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura per il pagamento dei corrispettivi maturati in forza di una convenzione stipulata a seguito di gara pubblica, per il periodo maggio 2017 – novembre 2018, a fronte della cessazione dei pagamenti da parte dell’amministrazione. Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo le anomalie documentali di carattere meramente formale e non idonee a giustificare la sospensione integrale dei pagamenti.

La Corte di appello riformò la decisione, valorizzando le carenze documentali e le contestazioni sull’esecuzione del servizio, e ridusse la somma riconosciuta. Il primo ricorso per cassazione fu rigettato. L’associazione propose quindi ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello, deducendo un errore di fatto consistente nell’omessa considerazione di alcune pagine della relazione del consulente tecnico d’ufficio. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, escludendo la svista e qualificando la censura come errore valutativo.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, la Corte ha anzitutto ribadito il limite delle censure deducibili in sede di legittimità. Il ricorso è inammissibile perché diretto a far valere ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c. avverso una sentenza pronunciata in un giudizio di revocazione. La circostanza che tale pronuncia non sia a sua volta impugnabile per revocazione non abilita un diverso regime delle impugnazioni.

Il collegio ha poi richiamato il principio consolidato secondo cui l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali. L’errore deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale, risultare con immediatezza e obiettività, e essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa.

La Corte ha osservato che il giudice di merito, con pieno accertamento, aveva escluso qualsiasi svista, qualificando la censura come relativa a un’errata valutazione delle risultanze processuali. Il fatto posto a fondamento della doglianza era, del resto, controverso, poiché le parti discutevano proprio della valutazione delle risultanze della consulenza tecnica.

Ne è derivata la conferma che la ricorrente sollecitava in realtà una nuova rivalutazione di elementi di fatto già congruamente esaminati, attività estranea al giudizio di revocazione e, a maggior ragione, al giudizio di legittimità. La censura, in sostanza, prospettava un errore di fatto che sarebbe stato commesso dalla sentenza sulla revocazione, configurando una impugnazione per revocazione della sentenza di revocazione, inammissibile.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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