Il diritto di regresso nel consolidato I.V.A. di gruppo non è automatico (Cass. civ. Sez. 1 n. 18236 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al regime dell’I.V.A. di gruppo ex art. 73, ultimo comma, d.P.R. 633/1972 ha contenuto procedurale e non determina alcuna attenuazione dell’autonomia giuridica e fiscale delle società partecipanti, sicché ciascun ente resta debitore dell’imposta se la controllante non la versa. Nei rapporti interni fra condebitori solidali, il diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ. è configurabile solo in relazione alla parte del debito erariale ascrivibile all’altro condebitore; ove il debito sia riferibile esclusivamente all’attività di chi ha effettuato il versamento, l’ammissione al passivo della controllante fallita è esclusa. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che solleciti una rilettura delle risultanze istruttorie, atteso che il sindacato di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non è deducibile per contestare una mera erronea valutazione del materiale istruttorio.
Il Fatto
La società controllata, avendo versato all’erario l’I.V.A. di gruppo quale coobbligata in solido, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della controllante per il relativo importo, in prededuzione o in via privilegiata, oltre a un credito chirografario per il compenso del consulente tecnico. Il giudice delegato non ammetteva il credito e, in sede di opposizione, il Tribunale riconosceva solo la quota chirografaria, escludendo la natura privilegiata e il credito di regresso.
Il Tribunale osservava che il regime dell’I.V.A. di gruppo, avendo contenuto agevolativo, non incide sull’autonomia fiscale delle singole società e che il debito dedotto era riconducibile all’attività della società ricorrente. Escludeva, inoltre, la prova di un trasferimento di provvista alla controllante, ritenendo i riconoscimenti di debito generici e privi di portata ricognitiva. Avverso tale decreto veniva proposto ricorso per cassazione con tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, volto a far valere il diritto di regresso. Il Tribunale aveva escluso qualsivoglia regresso fra condebitori solidali, ritenendo che, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., nessuna parte del debito erariale fosse ascrivibile, nei rapporti interni, alla controllante fallita. La censura non coglie la ratio decidendi e risulta smentita dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Il secondo motivo, relativo all’apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei riconoscimenti di debito, è parimenti inammissibile: la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto, essendo rimessa al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento. La Corte richiama il principio per cui l’accertamento incidentale del credito in sede di istanza di fallimento non acquista efficacia di giudicato.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte rammenta che il vizio è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale. Non è invece consentito sindacare l’esercizio del prudente apprezzamento, se non nei limiti del vizio di motivazione.
Infine, è inammissibile la censura avverso la compensazione delle spese disposta nei confronti del terzo intervenuto, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo in caso di carenza motivazionale.
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Nota della Redazione
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