Distinzione tra agenzia e lavoro subordinato: l’attività di consegna non muta la natura del rapporto se accessoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12994 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro tra un sub-agente e l’agente deve essere qualificato come contratto di agenzia e non come rapporto di lavoro subordinato quando, nel momento genetico, l’attività di trasporto e consegna dei prodotti è prevista come strumentale e funzionale alla vendita diretta a domicilio e, nel momento funzionale, l’attività promozionale risulta essere quella principale, con l’attività di consegna meramente accessoria. L’attribuzione al sub-agente di una zona di attività, l’affidamento della clientela e la previsione di provvigioni parametrate alle vendite sono elementi coerenti con la fattispecie dell’agenzia ex art. 1748 c.c. La censura di violazione dell’art. 2094 c.c. che solleciti un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità, così come la doglianza relativa all’art. 116 c.p.c. che non alleghi un “errore di percezione” ma un “errore di valutazione” della prova.
Il Fatto
Un lavoratore, dopo aver svolto attività di procacciatore d’affari e poi di agente per una società, veniva licenziato verbalmente per ragioni disciplinari. Questi adiva il Tribunale chiedendo l’accertamento di un unico centro di imputazione di interessi tra la società datrice e un’altra società, nonché la natura subordinata del rapporto di lavoro, con conseguente declaratoria di nullità del licenziamento e condanna alla reintegrazione. Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, riconoscendo la subordinazione e condannando le società. In sede di reclamo e successivamente dopo un rinvio in Cassazione, la Corte d’Appello di Roma rigettava tutte le domande, qualificando il rapporto come agenzia. Il lavoratore ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2094 c.c., poiché il ricorrente, pur prospettando un vizio di sussunzione, sollecitava in realtà un diverso apprezzamento di circostanze di fatto – come l’imposizione di orari e l’utilizzo di mezzi aziendali – riservato al giudice di merito. La Corte territoriale aveva escluso l’assoggettamento al potere direttivo e di controllo, riconducendo la fattispecie all’agenzia ex art. 1748 c.c.
I motivi secondo, terzo e quinto, riguardanti l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono stati parimenti dichiarati inammissibili. La Corte ha precisato che la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega un “errore di percezione” della prova e non un “errore di valutazione”, che attiene al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Analogamente, la violazione dell’art. 115 c.p.c. deve essere dedotta solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già quando abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre (richiamando Sezioni Unite n. 20867 del 2020).
Nel merito, la Corte ha condiviso il ragionamento dei giudici del rinvio, che avevano valorizzato la natura del contratto di sub-agenzia stipulato, ove l’attività di trasporto e consegna era prevista come separata, accessoria e retribuita con compensi esigui e marginali rispetto alle provvigioni per l’attività promozionale. È stato altresì ritenuto che la sopportazione dei costi della propria organizzazione e il rischio d’impresa fossero indici contrari alla subordinazione. La Corte ha richiamato il principio per cui le attività di consegna ed esazione del prezzo non escludono la natura di agenzia quando sono accessorie (ex Cass. n. 111/1996) e che l’affidamento della clientela da parte del preponente non è incompatibile con il contratto di agenzia (ex Cass. n. 20453/2018).
Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato, essendo la motivazione della sentenza impugnata analitica e completa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. La Corte ha infine dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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