Decorrenza del termine disciplinare sospeso dalla comunicazione processuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23387 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di giudizio penale decorre dalla comunicazione alla pubblica amministrazione della sentenza penale comprensiva di motivazione, effettuata dalla cancelleria del giudice penale ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. c.p.p.. La modifica apportata dall’art. 22 del d.lgs. n. 75/2017, che ha aggiunto le parole “da parte della cancelleria del giudice”, non ha portata innovativa ma valenza meramente interpretativa, sicché non determina alcuna efficacia retroattiva e non incide sull’interpretazione del testo previgente. La pubblica amministrazione può validamente riattivare il procedimento disciplinare prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, ma in tal caso il termine di decadenza non decorre, essendo lo stesso stabilito a favore del lavoratore e non quale termine dilatorio.
Il Fatto
Un dipendente dell’INAIL era stato sottoposto a procedimento disciplinare nel luglio 2014, poi sospeso per la pendenza di un giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti. Nel processo penale il lavoratore era stato inizialmente condannato, ma la Corte d’Appello aveva successivamente dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Con nota del 10 novembre 2021 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’istituto aveva riattivato il procedimento, irrogando la sanzione del licenziamento senza preavviso. Il Tribunale aveva ritenuto maturata la decadenza dall’azione disciplinare ai sensi dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, dichiarando l’illegittimità del licenziamento. La Corte d’Appello di Milano aveva invece integralmente riformato la decisione, rigettando le domande del lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, riguardanti tutti l’individuazione del dies a quo del termine di decadenza di sessanta giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso. Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla mera conoscenza, ancorché qualificata, dell’esito del giudizio penale da parte dell’amministrazione, e non dalla formale comunicazione della cancelleria del giudice, della quale l’INAIL sarebbe venuto in possesso soltanto il 20 settembre 2021.
La S.C. ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 18362/2023, secondo cui il termine decorre dalla comunicazione alla pubblica amministrazione del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione. Sul piano letterale, la norma fa riferimento alla sentenza; su quello sistematico, essa va letta congiuntamente all’art. 154-ter disp. att. c.p.p., che distingue tra comunicazione d’ufficio del dispositivo e trasmissione, su richiesta, della copia integrale del provvedimento, costituente notizia “circostanziata” dell’illecito.
La Corte ha poi ribadito, conformemente a Cass. n. 7267/2024, che la modifica introdotta dal d.lgs. n. 75/2017 non ha portata innovativa ma solo interpretativa: ancorare il dies a quo a un evento incerto come la scadenza del termine assegnato alla cancelleria sarebbe irrazionale, facendo decorrere un termine perentorio posto a carico dell’amministrazione datrice di lavoro dalla scadenza di un termine fissato per un diverso soggetto.
Quanto alla dedotta erronea applicazione della disciplina ratione temporis, la Corte ha precisato che riconoscere valenza interpretativa alla modifica del 2017 non equivale ad attribuirle efficacia retroattiva, ma semplicemente a constatare che essa non incide sull’interpretazione del testo previgente, nemmeno imponendo un’interpretazione a contrario desunta dalla norma sopravvenuta.
Infine, la Suprema Corte ha chiarito che Cass. n. 17465/2024, invocata dal ricorrente, non enuncia un diverso principio: essa ha solo precisato, in continuità con Cass. n. 12662/2019, che la pubblica amministrazione può legittimamente riattivare il procedimento prima del passaggio in giudicato, poiché il termine di cui all’art. 55-ter, comma 1, è stabilito a favore del lavoratore e non costituisce un termine dilatorio. Tuttavia, in tal caso la ripresa anticipata non fa decorrere il termine di decadenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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