Scorrimento graduatoria e nuovo concorso: identità dei posti e discrezionalità dell’amministrazione (Cons. Stato n. 5936 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una mera aspettativa all’assunzione, e non un diritto soggettivo alla copertura del posto. L’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di reclutamento e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria. Il ricorso allo scorrimento della graduatoria presuppone l’identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura; ove i profili professionali, i titoli di accesso e le mansioni non siano sovrapponibili, la scelta di indire un nuovo concorso è legittima. Un’ordinanza cautelare non contiene alcun accertamento definitivo e non preclude all’amministrazione l’esercizio del potere di autotutela sul provvedimento impugnato.
Il Fatto
Con bando pubblicato nel 2021, un’agenzia regionale per la protezione ambientale aveva indetto una procedura per la copertura di due posti di dirigente ambientale. All’esito, il candidato oggi appellato si era collocato al secondo posto tra gli idonei non vincitori e al quarto posto complessivo. Nella vigenza di quella graduatoria, l’agenzia ha indetto una seconda procedura per il reclutamento di due figure dirigenziali, oggetto del bando del 2022.
Il candidato ha chiesto all’ente di procedere allo scorrimento della graduatoria in luogo del nuovo concorso, ottenendo un rifiuto. Ha quindi adito il giudice ordinario, che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il TAR Abruzzo, con sentenza n. 382 del 2025, ha accolto il ricorso in riassunzione, ritenendo i due bandi sostanzialmente equivalenti quanto a professionalità e mansioni.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’agenzia e riforma integralmente la sentenza. Il Collegio rileva anzitutto l’errata qualificazione della posizione giuridica del candidato idoneo non vincitore, che il giudice di primo grado ha ricostruito in modo contraddittorio, oscillando tra un preteso diritto all’assunzione e un interesse legittimo.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che l’ultrattività ex lege delle graduatorie non si traduce in un obbligo di scorrimento, né in un diritto soggettivo dei candidati dichiarati idonei. L’amministrazione può ritenere non prioritaria la copertura del posto o ravvisare ragioni per l’espletamento di un nuovo concorso. L’opzione tra scorrimento e nuova procedura esprime una determinazione correlata agli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 Cost.
La preferenza per lo scorrimento recede, però, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse. La regola presuppone, in particolare, l’identità dei posti messi a concorso tra le due procedure. Nel caso concreto, il Collegio ravvisa differenze rilevanti nei titoli di accesso: alcune classi di laurea previste dal primo bando sono state espunte dal secondo. Diversi risultano anche le prove di esame e le mansioni, poiché solo la seconda procedura richiedeva la predisposizione e l’adozione di pareri in ambito ambientale.
Quanto all’esercizio dell’autotutela, il Consiglio di Stato censura la conclusione del TAR secondo cui, dopo l’ordinanza cautelare, l’amministrazione sarebbe stata priva di ogni spazio di rivalutazione. Un provvedimento cautelare ha carattere interinale e non contiene alcun accertamento definitivo: non è quindi configurabile un giudicato cautelare idoneo a precludere il successivo esercizio del potere di revoca. Ne deriva la legittimità della revoca in autotutela del bando impugnato.
Accolto l’appello, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono respinti, mentre i secondi motivi aggiunti, riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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