Interdittiva antimafia e proposta di aggiudicazione: esclusione automatica dalla gara (Cons. Stato n. 5938 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia efficace preclude al soggetto la capacità di intrattenere rapporti con la p.a., operando come una incapacità giuridica prevista dalla legge a tutela di valori costituzionali. Ne consegue che la stazione appaltante deve disporre l’esclusione automatica dalla gara dell’operatore attinto dal provvedimento prefettizio e dalla cancellazione dalla white list. La proposta di aggiudicazione, quale atto endoprocedimentale soggetto ad approvazione, non è equiparabile all’aggiudicazione definitiva: la sospensione cautelare degli atti pregiudizievoli finalizzata alla sola prosecuzione dei contratti già in esecuzione non giova all’impresa che, in quella gara, sia solo destinataria di una proposta. Il bilanciamento degli interessi impone di privilegiare l’interesse pubblico all’affidamento tempestivo del servizio essenziale.
Il Fatto
Una società, collocatasi al primo posto nella gara indetta da un Comune per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, veniva esclusa con determina dirigenziale e l’appalto era aggiudicato al consorzio secondo classificato. L’esclusione si fondava sull’interdittiva antimafia emessa dalla competente Prefettura e sulla cancellazione della società dall’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
La società impugnava gli atti davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’efficacia delle ordinanze cautelari favorevoli ottenute in altro giudizio, la sproporzione dell’esclusione automatica, la rilevanza della nuova iscrizione nella white list e l’illegittimità della consegna in via d’urgenza del servizio al nuovo affidatario.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello. Al momento della proposta di aggiudicazione, l’interdittiva continuava a esplicare i suoi effetti, fatta eccezione per il completamento dei contratti già in esecuzione, come previsto dall’ordinanza n. 3150 del 28 agosto 2025. Quest’ultima, precisa la Sezione, era finalizzata alla sola prosecuzione dei rapporti in essere con la p.a., ambito limitato che non poteva ricomprendere la posizione dell’appellante.
La Corte ribadisce che l’interdittiva antimafia agisce come una incapacità giuridica che preclude la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1800 del 2025. Su questa base la decisione del TAR risulta corretta: la proposta di aggiudicazione, atto endoprocedimentale della Commissione soggetto ad approvazione, non può essere equiparata all’aggiudicazione definitiva.
Né vale l’ordinanza n. 3897 del 27 ottobre 2025, che ha sospeso gli atti di cancellazione dalla white list al solo fine di consentire la prosecuzione delle gare già aggiudicate. Alla data di quella pronuncia, nella procedura in esame era intervenuta soltanto la proposta di aggiudicazione. Quanto alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, l’avvio della procedura è stato disposto in un momento successivo alla conclusione della gara e all’aggiudicazione al consorzio, con effetti non retroattivi, secondo Cons. Stato A.P. n. 8/2023.
Il principio di proporzionalità non impone la sospensione della gara né la conservazione della proposta: prevale l’interesse pubblico all’affidamento tempestivo di un servizio essenziale. Non rileva la nuova iscrizione nella white list, stante la centralità del possesso continuo del requisito. Quanto alla consegna in via d’urgenza, il soggetto legittimamente escluso non può contestare i presupposti della consegna al nuovo aggiudicatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.