Scorrimento delle graduatorie e discrezionalità dell’amministrazione nella scelta delle modalità di reclutamento (Cons. Stato n. 6271 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ultrattività delle graduatorie concorsuali non si traduce in un obbligo di scorrimento né in un diritto soggettivo in capo agli idonei non vincitori, che restano titolari di una mera aspettativa all’assunzione. L’amministrazione conserva ampia discrezionalità nella scelta tra scorrimento di una graduatoria ancora efficace e avvio di una nuova procedura concorsuale, opzione che suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti più coerente con gli interessi pubblici presidiati dall’art. 97 Cost. Il provvedimento autorizzatorio alle assunzioni, adottato su richiesta dell’ente, non comprime tale margine decisionale, lasciando all’amministrazione lo spazio per valutazioni successive circa le concrete modalità di reclutamento. Il piano triennale dei fabbisogni di personale, quale sezione del PIAO, ha valenza endo-organizzativa e natura programmatica, con efficacia vincolante per gli uffici ma priva di rilevanza esterna, non essendo pertanto autonomamente impugnabile per i profili di programmazione assunzionale.

Il Fatto

Un gruppo di candidati idonei non vincitori di un concorso per dirigenti di seconda fascia bandito da un’agenzia fiscale chiedeva lo scorrimento della graduatoria, approvata solo dopo una lunga vicenda contenziosa, per coprire il contingente di assunzioni autorizzato con un d.P.C.M. del 2022. L’istanza veniva respinta in ragione dell’avvio di una successiva procedura concorsuale, destinata a coprire il medesimo fabbisogno dirigenziale.

Respinto il ricorso dal TAR Lazio, gli interessati proponevano appello lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione delle censure sul diniego di scorrimento limitato al contingente autorizzato, l’illegittimità del bando successivo e l’inammissibilità delle censure sul PIAO. La questione approdava così al giudice amministrativo di secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011, secondo cui l’idoneità in graduatoria non genera alcun obbligo di scorrimento, conservando l’amministrazione la facoltà — e non il dovere — di procedere all’assunzione, potendo ravvisare ragioni per l’espletamento di un nuovo concorso.

Quanto ai profili attinenti alla legittimità del bando successivo, la Corte rileva che la questione è ormai coperta da giudicato, essendo stata definita con una precedente pronuncia della Sezione Settima. Ogni censura, diretta o indiretta, sull’avvio della seconda procedura va quindi dichiarata inammissibile, salvo la posizione di un soggetto non appellante.

La Corte conferma poi l’irricevibilità dell’impugnazione dei piani integrati, notificata oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla loro conoscibilità, senza che rilevi il momento in cui i relativi contenuti sono stati richiamati nel provvedimento di diniego.

Sul PIAO, il Collegio ne afferma la valenza puramente endo-organizzativa: esso contiene le scelte macro-organizzative sul reperimento del personale, ma tali previsioni non assumono rilievo esterno, ponendosi come vincolo conformativo per la sola amministrazione che lo adotta. Le censure sul piano sono pertanto inammissibili.

Quanto all’autorizzazione alle assunzioni, la Corte esclude che il decreto comprima la discrezionalità dell’ente nella fase di concretizzazione del quadro previsionale. L’amministrazione mantiene uno spazio decisionale ampio circa le modalità di arruolamento effettivo, potendo scegliere tra scorrimento e assunzione dei vincitori di altra procedura. Ne deriva la conferma della legittimità del diniego di scorrimento e il rigetto dell’appello, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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