Il solo avvio del procedimento di revoca non sospende l’efficacia dell’ordinanza acquisitiva (TAR Emilia-Romagna n. 136 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sola pendenza del procedimento di revoca dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale non sospende l’efficacia del provvedimento né ingenera nel destinatario un affidamento legittimante il differimento dell’impugnazione. L’esito favorevole del riesame costituisce una mera eventualità e l’atto acquisitivo conserva la propria efficacia fino alla sua eventuale rimozione in autotutela. L’ordinanza che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura vincolata e dichiarativa, con effetto acquisitivo già prodottosi ex lege alla scadenza del termine, e non richiede contraddittorio. L’erroneo richiamo a una precedente ordinanza di demolizione e l’errata indicazione catastale del mappale integrano mere irregolarità o refusi materiali, inidonei a viziare l’atto quando l’ambito territoriale dell’effetto acquisitivo risulti con certezza dalla parte motiva.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto lo sgombero, l’acquisizione al patrimonio comunale e l’immissione in possesso delle opere edilizie abusivamente realizzate, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre impugnato il successivo provvedimento che ha revocato l’atto di avvio del procedimento di revoca della medesima ordinanza.

Il Comune e i proprietari confinanti, intervenuti ad opponendum, hanno eccepito la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione attiva. Il ricorrente ha sostenuto che l’avvio del procedimento di riesame aveva creato in lui un affidamento sulla rimozione dell’atto acquisitivo, giustificando così il differimento dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività. Il ricorrente ha dimostrato piena conoscenza dell’ordinanza acquisitiva con una nota dell’1 agosto 2022, dallo stesso inoltrata al Comune. Poiché l’efficacia dell’atto non è mai stata sospesa, il ricorso proposto avverso di esso è irricevibile, neppure considerando l’incremento del termine per i residenti all’estero.

Sono inconferenti le controdeduzioni sull’asserita aspettativa ingenerata dall’avvio del procedimento di revoca. La sola pendenza del riesame non incide sull’efficacia dell’atto suscettibile di annullamento in autotutela, e l’esito favorevole si presentava come una mera eventualità.

Quanto agli intervenienti, proprietari confinanti e denuncianti dell’abuso, il Collegio ricorda che nella controversia sulle sanzioni edilizie non esistono controinteressati in senso tecnico: costoro sono titolari di un semplice interesse di fatto, che legittima unicamente l’intervento ad opponendum.

Sul secondo provvedimento, il Collegio esamina le censure relative alla mancata individuazione del vizio genetico e alla delimitazione dei beni acquisiti. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, si afferma che l’ordinanza di acquisizione ha natura vincolata e ricognitiva, con effetto già prodottosi ex lege, sicché l’accertamento dell’inottemperanza non richiede contraddittorio, come confermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 5669 del 2024.

L’erroneo richiamo all’ordinanza di demolizione del 2018, anziché a quella del 2019 che l’ha sostituita, costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità dell’atto. Parimenti, l’indicazione del mappale 791 invece del 1098 è un semplice refuso materiale, poiché la parte motiva specifica chiaramente il manufatto e i suoi elementi identificativi, rendendo agevole la lettura dell’ambito territoriale realmente acquisito.

Esclusa dunque la sussistenza dei presupposti per la rimozione dell’ordinanza acquisitiva, le doglianze sul diniego di autotutela sono infondate. Il ricorso è in parte irricevibile e in parte respinto, con condanna del ricorrente alle spese e compensazione verso gli intervenienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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