Inammissibile il motivo che chiede alla Cassazione una diversa ricostruzione del fatto (Cass. civ. Sez. II n. 14253 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui la parte, pur denunciando formalmente la violazione di norme di legge, solleciti la Suprema Corte a ricostruire diversamente il rapporto contrattuale e le prestazioni reciprocamente dovute, senza censurare in modo specifico la motivazione del giudice di merito, è inammissibile, perché si risolve in una richiesta di diversa valutazione del fatto. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria ricostruzione a quella operata dai giudici di merito, quando questa risulti plausibile e sorretta da congrua motivazione. La qualificazione di una prestazione come contrattualmente dovuta o come prestazione accessoria esigibile secondo buona fede attiene all’accertamento del fatto ed è riservata al giudice del merito. Parimenti, l’accertamento del corrispettivo pattuito e l’esclusione del ricorso agli usi, alla consulenza tecnica o alla determinazione giudiziale ex art. 2225 cod. civ. costituiscono valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società affidava a un’altra l’esecuzione di prestazioni su un impianto industriale, in vista della sua vendita a un terzo promissario acquirente. Insorta contestazione sull’esatto adempimento e sul corrispettivo, la committente agiva in giudizio. Il giudizio di primo grado e, poi, la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 72/2019 depositata l’11.1.2019 accertavano che le prestazioni erano state eseguite a regola d’arte e che il corrispettivo era stato pattuito in una determinata somma, oltre IVA. La committente proponeva ricorso per cassazione, articolato in più motivi.
Con il quinto e il sesto motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2697, 1374, 1375 e 2225 cod. civ., dolendosi che la Corte d’Appello avesse escluso l’obbligo di copertura dei macchinari smontati e non avesse ridotto il corrispettivo sulla base delle risultanze tecniche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, evidenziando come la ricorrente, pur richiamando asserite violazioni di legge, miri in realtà a ottenere dalla Suprema Corte una diversa ricostruzione del fatto: ossia l’inclusione nel contratto della prestazione di copertura dei macchinari smontati, che la sentenza impugnata aveva invece escluso.
La sentenza d’appello aveva motivato con plausibilità e correttezza, sotto un duplice profilo: la prestazione non figurava nell’elenco contrattuale dettagliato e non era riconducibile, secondo gli usi, alle prestazioni accessorie; inoltre i macchinari, dopo la pulizia e lo smontaggio, erano stati lasciati su un piazzale della committente, in attesa di essere caricati su un container che la stessa committente avrebbe dovuto mettere a disposizione, il che non era avvenuto.
La Corte sottolinea che, essendo la committente a conoscenza dei tempi e delle problematiche della vendita dell’impianto, incombeva su di essa provvedere, secondo buona fede, alla copertura dell’impianto smontato. La qualificazione della prestazione e la sua riconduzione o meno all’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto costituiscono dunque accertamenti riservati al giudice di merito.
Quanto al corrispettivo, la Corte rileva come la sentenza impugnata abbia motivatamente ritenuto pattuito tra le parti un determinato importo, escludendo la possibilità di provarlo diversamente mediante il ricorso agli usi, alla consulenza tecnica o alla determinazione del giudice ex art. 2225 cod. civ., e ponendo a carico della committente l’onere di provare il saldo del corrispettivo. Anche in questo caso la censura tende a una diversa ricostruzione del fatto, senza lamentare vizi attinenti alla motivazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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