Federalismo demaniale e interesse ad agire sulla qualificazione del bene (TAR Emilia-Romagna n. 951 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dai concessionari di aree già demaniali avverso il provvedimento che trasferisce i beni dal patrimonio disponibile a quello indisponibile dell’ente locale è inammissibile per difetto di interesse, quando i ricorrenti, ottenuta la concessione d’uso delle medesime aree, non alleghino la lesione concreta e attuale derivante dalla fonte pubblicistica del godimento rispetto al preteso rapporto locatizio. L’atto di classificazione nel patrimonio indisponibile ha natura ricognitiva e vincolata dei due requisiti, soggettivo e oggettivo, richiesti dall’art. 826, comma 3, cod. civ., con la conseguenza che l’omessa impugnazione degli atti di pianificazione e della delibera di Giunta che autonomamente motivano sulla destinazione pubblica determina la perdita dell’interesse anche in caso di accoglimento.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di pubblici esercizi nella zona del porto canale, impugnavano la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva trasferito dal patrimonio disponibile al patrimonio indisponibile i terreni e i fabbricati denominati “Aree Marina Centro”, acquisiti dallo Stato in forza del c.d. federalismo demaniale.

Le ricorrenti, già concessionarie demaniali marittime, sostenevano che il trasferimento nel patrimonio disponibile comunale, con il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, consentisse la costituzione di un rapporto privatistico di locazione, compromesso dal provvedimento gravato. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e per cumulo soggettivo illegittimo. Respinta la domanda cautelare, il Collegio sottoponeva alle parti la questione d’ufficio dell’inammissibilità per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per i profili sollevati d’ufficio. Le ricorrenti, che a seguito del provvedimento impugnato hanno ottenuto la concessione d’uso delle aree prima detenute, non hanno dimostrato l’interesse diretto, concreto e attuale a configurare il rapporto in chiave privatistica di locazione. Non hanno indicato quali maggiori utilità concrete derivino dal rapporto locatizio rispetto al regime pubblicistico, avendo conseguito uno strumento che assicura vantaggi non inferiori. Difetta, quindi, l’allegazione di una lesione attuale e concreta.

Il Tribunale ha esaminato anche le eccezioni dell’Amministrazione. Il ricorso è inammissibile perché nessuno degli atti che hanno determinato la destinazione pubblica — PSC, RUE e accordo territoriale — è stato impugnato, neppure come atto presupposto. Tali atti, di valore ricognitivo, fondano presunzioni non superate da prove contrarie.

Analogo profilo riguarda la delibera di Giunta che ha motivato sulla natura del bene, confermandola: la qualificazione come bene patrimoniale indisponibile è un atto accertativo, adottato in modo autonomo e motivato. Non si tratta di atto meramente confermativo superabile dall’annullamento della determina dirigenziale, con conseguente perdita di interesse.

Nel merito, il Collegio ha comunque rilevato l’infondatezza. L’atto di classificazione ha natura ricognitiva e vincolata, sicché non è viziato dalla mancanza dell’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di atto generale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990. Sussistono entrambi i requisiti dell’art. 826, comma 3, cod. civ.: l’elemento soggettivo, per gli atti univocamente orientati al godimento collettivo, e l’elemento oggettivo, per la presenza di strutture sportive e ricreative aperte alla collettività, da attrarre nel più ampio Parco del Mare. Correttamente, dunque, l’Amministrazione ha utilizzato lo strumento della concessione d’uso in luogo del contratto di locazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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