Supplemento di pensione e contributi versati in fondo errato: l’INPS deve trasferirli (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 22 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e impone all’ente che ha ricevuto le somme di trasferirle, senza aggravio di interessi, all’ente effettivamente titolare della contribuzione. Tale trasferimento prescinde da qualsiasi impulso o rettifica del contribuente e, ove entrambi i fondi siano gestiti dallo stesso ente, è rimesso esclusivamente alla volontà di quest’ultimo. La mancata rettifica dei versamenti da parte del datore di lavoro non può giustificare l’inerzia dell’ente previdenziale né andare a danno del lavoratore. Ne consegue che l’ente gestore è tenuto a rideterminare e liquidare il supplemento di pensione computando tutti i versamenti effettuati in suo favore, sebbene per errore confluiti in un fondo diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del settore navi traghetto del gruppo Ferrovie dello Stato, titolare di pensione privilegiata di inabilità alla navigazione in godimento dal 2004, ha continuato a prestare servizio con mansioni prima di marinaio e poi di operatore d’ufficio fino alle dimissioni volontarie del settembre 2018, versando la relativa contribuzione.

Nel 2017 ha presentato domanda amministrativa di supplemento di pensione, respinta dall’INPS sul rilievo che la contribuzione del fondo FF.SS. non può essere oggetto di supplemento. Il Tribunale adito ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, davanti alla quale il pensionato ha riassunto il giudizio, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto alla corresponsione del dovuto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso rilevando che non vi sono contestazioni sull’entità dei contributi versati dal datore di lavoro, ma esclusivamente sulla loro corretta imputazione. Lo stesso INPS ha ammesso che il ricorrente, quale marittimo imbarcato, avrebbe dovuto essere iscritto nell’A.G.O. e che, in tal caso, il supplemento sarebbe stato liquidabile, subordinandone però il riconoscimento a una “rettifica” dei versamenti da parte di RFI.

Il giudice ha individuato il fondamento della soluzione nell’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, richiamato dalla stessa datrice di lavoro, a mente del quale il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente, e l’ente che ha ricevuto il pagamento deve trasferire le somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare.

La Corte ha richiamato Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 20535 del 27.06.2022, ribadendo che il trasferimento delle somme deve avvenire tra l’ente percettore e il destinatario effettivo, prescindendo da qualsiasi impulso del contribuente. La richiesta dell’INPS di una condotta attiva “rettificativa” da parte di RFI è stata perciò ritenuta priva di riferimento normativo.

Determinante è risultato il rilievo che entrambi i fondi sono gestiti dall’INPS: il trasferimento è rimesso esclusivamente alla volontà dell’Istituto, la cui inerzia non può essere giustificata dalla mancata rettifica del datore di lavoro né può andare a danno delle ragioni del lavoratore. L’Istituto, ha precisato la Corte, non ha contestato l’entità delle somme, ma solo l’errata individuazione del fondo percettore.

Pertanto l’INPS deve provvedere alla rideterminazione della pensione tenendo conto di tutti i versamenti effettuati in favore del ricorrente, ancorché per errore confluiti in un diverso fondo, computandoli e riversandoli nella gestione di riferimento. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Istituto soccombente, liquidate in favore del ricorrente e di RFI.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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