Compensazione delle spese illegittima per mancata costituzione del Ministero (Cass. civ. Sez. II n. 30480 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati d’ufficio, ai difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai c.t.u. introduce una controversia di natura civile nella quale, per la regolazione delle spese, trovano applicazione gli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. La mancata costituzione della parte resistente costituisce condotta processualmente neutra, non espressiva né di non opposizione né di adesione alle richieste della controparte, e non integra pertanto alcuna delle ipotesi di compensazione. Ne consegue che il giudice non può porre le spese a carico della parte contumace invocando la sua mancata partecipazione al giudizio.
Il Fatto
Un avvocato, nominato difensore d’ufficio di un imputato irreperibile in un procedimento penale, presenta istanza di liquidazione dei compensi. Il Tribunale respinge l’istanza con decreto; l’avvocato propone opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e la vede integralmente accolta, con liquidazione in proprio favore di un compenso a carico del Ministero della Giustizia.
Il Tribunale, tuttavia, dichiara che non vi è luogo alla liquidazione delle spese della fase di opposizione, in ragione della mancata costituzione della parte resistente. Contro questa statuizione l’avvocato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 91, comma 1, e dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del procedimento di opposizione. Richiamando le Sez. 6-2 n. 1470 del 2018, Sez. 6-2 n. 24672 del 2013 e Sez. 6-2 n. 17247 del 2011, afferma che esso introduce una controversia di natura civile, con la conseguenza che la regolazione delle spese è disciplinata dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.
Il thema decidendum è se la mancata costituzione del Ministero possa giustificare la compensazione. Nel testo dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, ricorda la Corte richiamando la Corte cost. n. 77/2018, la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, o per altri gravi ed eccezionali motivi.
La Corte esclude che la mancata partecipazione del Ministero possa rientrare in tali ipotesi, né nella fase di liquidazione del compenso, ove l’evenienza caratterizza il procedimento, né nella fase di opposizione. Qui il Ministero è parte e, ove soccombente, è tenuto a sostenere le spese: lo confermano Sez. 2 n. 7292 del 2018 e Sez. 6-2 n. 3051 del 2021.
Il principio è poi generalizzato: la mancata costituzione è condotta processualmente neutra, non esprimendo né non opposizione né adesione alle richieste avversarie, e non può integrare una causa di compensazione. In tal senso la Corte richiama Sez. 3 n. 21083 del 2015, Sez. 6-2 n. 1243 del 2023 e Sez. 2 n. 8273 del 2024.
L’ordinanza impugnata è quindi cassata sul motivo accolto. Poiché la liquidazione delle spese della fase di opposizione richiede l’accertamento e la valutazione dell’attività difensiva ivi svolta, la Corte rinvia al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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