Seconda comparsa in appello ammissibile e prova conformità urbanistica fino alla decisione (Cass. civ. Sez. II n. 3368 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito civile è ammissibile il deposito di una seconda comparsa di risposta in appello, contenente anche gravame incidentale, purché effettuato nel rispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione, salvo che sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale. Nella domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, la prova della conformità urbanistica ed edilizia del bene costituisce condizione dell’azione e non presupposto della domanda, con la conseguenza che i relativi documenti sono liberamente producibili anche per la prima volta in appello, fino alla decisione. Poiché la sentenza di secondo grado, anche in caso di integrale conferma, spiega effetto sostitutivo della pronuncia di primo grado, l’effetto costitutivo della sentenza ex art. 2932 c.c. va collegato alla decisione del giudice del gravame, ed è a tale data che si verifica la sussistenza delle condizioni dell’azione.

Il Fatto

Una promissaria acquirente evocava in giudizio la promittente venditrice davanti al Tribunale di Siena, chiedendo l’emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. per il trasferimento di un compendio immobiliare oggetto di un contratto preliminare, dietro versamento del corrispettivo pattuito, detratte la caparra già versata e le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e per la cancellazione di un’ipoteca sul cespite. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame della promittente venditrice, confermando la decisione di primo grado ed elevando la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.

La promittente venditrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi. Resisteva con controricorso la promissaria acquirente. La parte ricorrente, dopo la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., chiedeva la decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il collegio dà atto che, dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024, non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione anticipata a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., poiché la proposta non ha funzione decisoria.

Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione degli artt. 163-bis, 167, 343 e 347 c.p.c., per non essere stata dichiarata inammissibile la seconda comparsa di costituzione depositata dall’appellata, contenente il gravame incidentale, depositata dopo una prima memoria di costituzione e un’istanza di anticipazione dell’udienza. La Corte di Appello aveva escluso ogni decadenza, rilevando che entrambi i depositi erano avvenuti nel rispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza, originariamente differita e poi anticipata. La censura è infondata. Il collegio richiama l’insegnamento secondo cui il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile se avvenuto nel rispetto del termine di cui all’art. 167 c.p.c., salvi i casi di specifico abuso, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa sino al maturarsi delle preclusioni (Cass. Sez. II n. 25934 del 02.09.2022; Cass. Sez. II n. 18127 del 31.08.2020; Cass. Sez. III n. 4177 del 19.02.2008). Nel caso concreto la Corte distrettuale ha ritenuto rispettato il termine minimo del combinato disposto degli artt. 166, 167 e 343 c.p.c., né la ricorrente ha dimostrato una effettiva compromissione delle facoltà difensive.

Quanto alla documentazione, il collegio ribadisce che l’attestazione di conformità urbanistica ed edilizia, nella vendita immobiliare, non è presupposto della domanda ma condizione dell’azione, che può intervenire anche in corso di causa e fino alla decisione della lite, sottraendosi alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione (Cass. Sez. U n. 23825 dell’11.11.2009; Cass. Sez. II n. 17419 del 23.07.2010; Cass. Sez. II n. 6684 del 07.03.2019; Cass. Sez. II n. 16068 del 14.06.2019). Pertanto i documenti allegati alla seconda comparsa erano liberamente producibili e la controparte avrebbe potuto esercitare le proprie facoltà di controdeduzione sino alla decisione. Anche il secondo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 29 della legge n. 52 del 1995, è infondato per le medesime ragioni.

Con il terzo motivo la ricorrente sosteneva che l’effetto costitutivo si era prodotto con la decisione di primo grado e che la condizione dell’azione andava verificata a quella data. La censura è infondata. La sentenza di secondo grado, anche quando rigetta il gravame e conferma la decisione di prime cure, spiega sempre il suo tipico effetto sostitutivo (Cass. Sez. III n. 2955 del 07.02.2013; Cass. Sez. III n. 7537 del 27.03.2009; Cass. Sez. III n. 29021 del 13.11.2018). È dunque alla data del deposito della decisione di appello che va riferita la verifica delle condizioni dell’azione, tra cui la prova della conformità urbanistica ed edilizia del bene. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della cassa delle ammende, oltre all’incremento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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