Successione a titolo particolare e revoca della cessione: onere di riassunzione e legittimazione ad agire (Cass. civ. Sez. 3 n. 3657 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso che abbia spiegato intervento volontario assume la posizione di litisconsorte necessario processuale, destinata a perdurare fino alla sua eventuale estromissione. Ove il giudizio sia interrotto, la riassunzione deve essere effettuata anche nei suoi confronti, con obbligo del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio. La revoca con effetto retroattivo della cessione del credito fa venir meno, parimenti con effetto retroattivo, la legittimazione ad agire dell’intervenuto, atteso che la legittimazione si valuta sulla base della prospettazione della domanda e della qualità di titolare del diritto vantato. La doglianza di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo ove si alleghi che il giudice ha attribuito alla prova un valore diverso da quello del prudente apprezzamento o una differente regola di valutazione legale.
Il Fatto
Una società esponeva di aver predisposto, su impulso della Regione, alcuni progetti di intervento nell’ambito di un programma di valorizzazione economica, sostenendo ingenti esborsi, e di aver subito l’illegittimo arresto dell’iniziativa a seguito del mutamento degli organi regionali. Chiedeva quindi la condanna della Regione al risarcimento dei danni per violazione del principio di buona fede e per responsabilità precontrattuale. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva un soggetto quale cessionario del credito azionato, ma la cessione veniva revocata con effetto retroattivo.
Dichiarato il fallimento della società attrice e interrotto il processo, la curatela riassumeva il giudizio senza notificare l’atto all’intervenuto. La domanda veniva rigettata in primo grado. La Corte d’appello, riuniti gli appelli, dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’intervenuto per difetto di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica della riassunzione all’intervenuto, la Cassazione ha distinto due profili. Il primo è stato ritenuto inammissibile in quanto, per costante giurisprudenza, il successore a titolo particolare che abbia spiegato intervento diviene litisconsorte necessario processuale, con la conseguenza che, in caso di interruzione, la riassunzione deve avvenire anche nei suoi confronti; in mancanza, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, come correttamente avvenuto nel caso di specie, con sanatoria del vizio. Il secondo profilo è stato parimenti giudicato inammissibile, poiché l’intervenuto aveva scelto di rimanere contumace dopo la notificazione dell’ordinanza di integrazione, ben potendo costituirsi ed eccepire l’eventuale nullità.
Sul secondo motivo, concernente il difetto di legittimazione attiva, la Corte ha preliminarmente richiamato la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto, citando le Sezioni Unite n. 2951 del 2016. La prima attiene alla prospettazione della domanda e spetta a chi assume di essere titolare del diritto; la seconda attiene al merito. Nel caso di specie, è la stessa prospettazione dell’intervenuto a negarne la legittimazione, avendo egli stesso dichiarato in giudizio la “sopravvenuta totale carenza di legittimazione attiva” a seguito della revoca retroattiva della cessione.
Quanto al terzo motivo, la censura di violazione delle regole di valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva puntualmente valutato tutte le risultanze istruttorie, e tentava di sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità.
La Corte ha infine ribadito che la doglianza relativa all’art. 116 c.p.c. è proponibile solo se si deduce che il giudice ha attribuito alla prova un valore diverso da quello del prudente apprezzamento o una differente regola di valutazione legale, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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