Recupero parziale del credito e liquidazione del difensore d’ufficio ex art. 116 T.U. spese di giustizia (Cass. civ. Sez. 2 n. 1963 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002, il difensore d’ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute. La norma non richiede la completa inutilità delle procedure, anche esecutive, di recupero, ma solo il loro esito negativo, configurandosi tale anche nell’ipotesi in cui all’esito di esse sia possibile coprire solo in parte il compenso e/o le spese. La valutazione di necessità e congruità delle spese esposte costituisce questione di merito, da svolgere sulla base di idoneo supporto probatorio documentale e dei criteri di liquidazione normativamente fissati.
Il Fatto
Un avvocato, nominato difensore d’ufficio di un imputato, esperiva senza successo la richiesta di liquidazione dei propri compensi e le procedure di recupero del credito, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, ottenendo un importo che egli riteneva insufficiente a coprire le spese sostenute. Presentava quindi istanza di anticipazione dei compensi da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002.
La Corte d’Appello, nel determinare le competenze, considerava l’esecuzione forzata intrapresa come fruttuosa, sebbene non satisfattiva dell’intero credito, e rigettava l’opposizione proposta dal professionista, ritenendo non integrato il presupposto dell’“inutile esperimento” delle procedure di recupero. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata interpretazione della norma da parte del giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che la tesi del giudice di merito si pone in contrasto con la lettera e con la ratio dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002. Detta disposizione, nell’accordare al difensore d’ufficio la possibilità di ottenere il pagamento dallo Stato, non richiede la totale infruttuosità delle procedure esecutive di recupero, ma solo il loro esito negativo. Tale esito si configura anche quando l’esecuzione consenta di coprire solo in parte il credito, poiché in questa evenienza la prestazione resa dal difensore non viene integralmente remunerata.
La Corte ha precisato che la soluzione interpretativa è coerente con la natura surrogatoria dell’istituto e con la giurisprudenza di legittimità consolidata, che riconosce al difensore d’ufficio il diritto al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, quale attività strumentale e funzionale alla precedente prestazione professionale resa nell’interesse dello Stato.
Il giudice di legittimità ha infine chiarito che l’interpretazione accolta non contrasta con i precedenti citati nel provvedimento impugnato, nessuno dei quali opera un’equivalenza tra esito negativo del tentato recupero e totale infruttuosità. Diversa è invece la questione della valutazione di necessità e congruità delle spese esposte, rimessa al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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