Il danno non patrimoniale da reato non è in re ipsa e va provato anche dal pubblico ufficiale (Cass. civ. Sez. 3 n. 5381 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale da reato, ivi incluso il danno all’onore e alla reputazione di un pubblico ufficiale, non è mai in re ipsa. Costituendo un danno-conseguenza, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, anche in sede di riassunzione ex art. 622 c.p.p. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti e devono basarsi su elementi indiziari diversi dal fatto illecito in sé. L’accertamento del reato in sede penale non esime la parte onerata dalla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli concretamente subite. La natura non economica dell’interesse leso non modifica l’onere probatorio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un episodio verificatosi durante la proclamazione degli eletti in un comune, nel corso del quale alcuni soggetti avevano offeso l’onore e il prestigio di una presidente di seggio elettorale, condotta qualificata come reato di cui all’art. 341-bis c.p. Il tribunale penale aveva condannato gli imputati, con sentenza confermata in appello. La Corte di cassazione, tuttavia, aveva annullato senza rinvio la sentenza “agli effetti penali” per intervenuta prescrizione, rinviando al giudice civile per la decisione sulla domanda risarcitoria della parte civile.
La vittima riassumeva il giudizio dinanzi alla corte d’appello, che rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non provato e neppure adeguatamente allegato il danno non patrimoniale. La corte territoriale escludeva che tale danno potesse considerarsi in re ipsa e affermava che l’accertamento penale del fatto non esonerava la danneggiata dalla prova delle conseguenze pregiudizievoli, genericamente allegate con riferimento all’episodio e alle successive “maldicenze di piazza”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per il loro evidente nesso di connessione. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio per cui l’illecito civile, anche quando deriva da un fatto-reato, va ricondotto alla norma generale dell’art. 2043 c.c. e, in quanto tale, è soggetto al criterio causale fondato sulla relazione tra condotta, evento lesivo e conseguenza dannosa. Ne deriva che le esigenze probatorie dell’esistenza e dell’ammontare del danno si atteggiano in modo identico, sia per il danno patrimoniale sia per quello non patrimoniale.
La Suprema Corte ha quindi ribadito, con riferimento al danno all’onore e alla reputazione, che tale danno non sussiste automaticamente in conseguenza dell’illecito, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca. La sua liquidazione non può basarsi su valutazioni astratte, ma deve considerare il concreto pregiudizio subito, attraverso parametri quali la diffusione dell’offesa, la sua rilevanza e la posizione sociale della vittima. Il giudice può avvalersi di presunzioni, ma solo se gravi, precise e concordanti e fondate su elementi diversi dal fatto in sé.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte d’appello, che aveva rilevato come la ricorrente non avesse fornito elementi idonei a dimostrare le conseguenze pregiudizievoli. Né la sentenza penale di condanna, né un’eventuale condanna generica al risarcimento avrebbero potuto far considerare il danno come in re ipsa, essendo comunque necessario un accertamento ulteriore sul nesso di causalità giuridica tra l’evento di danno e le sue conseguenze. In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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