Buono pasto dirigente medico: domanda risarcitoria ammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25527 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione del dirigente medico, la domanda con cui il lavoratore chiede il controvalore dei buoni pasto non erogati per le giornate in cui l’orario effettivo ha superato le otto ore integra una pretesa di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, e non una domanda di adempimento in forma specifica. Il giudice di merito deve esaminarla nel merito a prescindere dalla sua qualificazione come risarcimento per equivalente o in forma specifica. La diversità di petitum tra le due forme di ristoro non giustifica il rigetto, poiché i buoni pasto operano come mero parametro di quantificazione del pregiudizio.
Il Fatto
Un dirigente medico alle dipendenze di una azienda sanitaria locale ha chiesto la condanna dell’ente al risarcimento del danno per il mancato godimento del diritto alla mensa. Il lavoratore prestava un orario giornaliero di circa sei ore e venti minuti in fasce destinate alla consumazione del pasto, ma non poteva fruire del servizio all’interno del presidio per l’assenza della mensa. A fondamento della domanda ha invocato la disciplina collettiva di settore.
Il Tribunale ha respinto il ricorso. La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la decisione, riconoscendo il diritto al buono pasto per le giornate con orario eccedente le otto ore, ma rigettando la domanda perché proposta come risarcimento per equivalente e non come adempimento in forma specifica, stante la non monetizzabilità del pasto. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, censurano la qualificazione della domanda operata dalla Corte distrettuale e la violazione dell’art. 1218 cod. civ. e del d.lgs. n. 66/2003. Il ricorrente sostiene che la pretesa andava letta come risarcitoria per la mancata erogazione del servizio mensa, anche con modalità sostitutiva.
La Corte muove dalla distinzione tra le due forme di ristoro. Il risarcimento per equivalente reintegra il patrimonio del creditore mediante l’attribuzione di una somma pari al valore della prestazione non adempiuta. Il risarcimento in forma specifica tende invece al conseguimento della eadem res dovuta e costituisce, di regola, la forma più ampia e onerosa per il debitore. Da qui la regola processuale: è una semplice emendatio libelli la richiesta di risarcimento per equivalente quando in giudizio sia stato originariamente domandato il risarcimento in forma specifica.
Il Collegio richiama i precedenti che hanno consolidato l’alternatività dei rimedi. La Cass. Sez. II n. 380 del 1997 ha affermato la convertibilità della domanda; la Cass. Sez. II n. 866 del 2007 ha ricondotto alla discrezionalità del giudice di merito la scelta tra le due forme; la Cass. Sez. III n. 15726 del 2010 ha esteso alle obbligazioni contrattuali il principio dell’art. 2058 cod. civ., quale rimedio alternativo al ristoro pecuniario.
Su questa base la domanda di risarcimento per equivalente non osta a una pronuncia del giudice di merito in termini di danno da inadempimento, finalizzata al ristoro per la mancata erogazione del servizio mensa anche con modalità sostitutiva, con riconoscimento del controvalore economico dei buoni pasto, assunti a parametro di quantificazione. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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