La segnalazione Schengen di inammissibilità preclude la regolarizzazione in via automatica (TAR Emilia-Romagna n. 1265 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di inammissibilità dell’ingresso nel territorio Schengen, inserita da uno Stato aderente e risultante nel sistema SIS, costituisce causa ostativa de iure al rilascio del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 34/2020. Il conseguente provvedimento di diniego è atto vincolato, correttamente motivato con il richiamo alla segnalazione, senza che l’autorità nazionale debba svolgere un’autonoma valutazione della concreta pericolosità del richiedente o vagliare la legittimità dell’atto adottato dallo Stato estero. Il rilascio di un titolo in deroga è possibile solo per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali, previa procedura di consultazione con lo Stato segnalante.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva rifiutato l’istanza di emersione del lavoro irregolare, disponendo il ritiro della assicurata postale, per mancanza dei presupposti di legge. Il diniego era fondato sulla segnalazione di inammissibilità inserita dalla Francia nel sistema SIS il 19 marzo 2021.

A sostegno del ricorso, il richiedente deduceva eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avesse attribuito automatico valore ostativo a una mera irregolarità amministrativa per ingresso illegale, senza svolgere un’autonoma valutazione della sua posizione personale e dei requisiti posseduti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato legittimo in quanto atto vincolato. La segnalazione di inammissibilità risultante nel sistema SIS e confermata dall’autorità estera collegata integra, di per sé, il presupposto del diniego, senza che residui margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione.

La decisione richiama il quadro normativo di riferimento: l’art. 5 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, che impone il rifiuto dell’ingresso a chi risulti segnalato ai fini della non ammissione, e l’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, che estende il divieto di ingresso e il respingimento alla frontiera per gli stranieri segnalati in base ad accordi internazionali. Viene inoltre richiamato l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno su base convenzionale.

Il Collegio pone in evidenza che l’art. 103, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 34/2020 preclude in radice ogni possibilità di regolarizzazione per lo straniero segnalato come inammissibile nell’area Schengen. Da ciò deriva che il diniego è correttamente motivato mediante il solo riferimento alla segnalazione, senza necessità di ulteriori argomentazioni sulla pericolosità del soggetto o di verifica della legittimità dell’atto estero, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale citato in sentenza.

Il Tribunale chiarisce infine che lo Stato ricevente, ove intenda rilasciare comunque il titolo, non può farlo a propria discrezione ma solo per motivi seri, in particolare umanitari o per obblighi internazionali, previa consultazione con lo Stato segnalante. Nel caso di specie non è stata dedotta né dimostrata l’esistenza di tali ragioni, con conseguente infondatezza delle censure. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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