Tempesta perfetta sul payback dispositivi medici: il pagamento del 25% non basta per chiudere se manca l’accertamento regionale (TAR Lazio n. 13952 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti per il ripianamento del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti. La declaratoria di cessazione, secondo la disciplina transitoria, è subordinata all’emanazione, da parte della regione o provincia autonoma, di un apposito provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento, da pubblicare nei propri bollettini e siti istituzionali. In mancanza di tale atto, il ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripiano deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti adottati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle sue Aziende sanitarie, nonché gli atti statali presupposti, concernenti l’applicazione del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi tramite il pagamento del solo 25 per cento degli importi, con la conseguente estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La società ricorrente ha quindi rappresentato, con memoria del 7 aprile 2026, di aver provveduto al versamento della quota ridotta e ha depositato le ricevute del pagamento. All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’8 maggio 2026, la difesa ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur dando atto dell’avvenuto versamento da parte della ricorrente, ha rilevato che non ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La norma transitoria, infatti, non collega l’effetto estintivo al solo atto di pagamento, ma richiede un successivo e autonomo passaggio procedimentale: l’adozione, da parte della regione, di un provvedimento di accertamento del versamento, da pubblicare e da comunicare alla segreteria del TAR Lazio. Solo tale provvedimento, secondo il disposto normativo, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.
Nella fattispecie, la Regione non ha depositato alcun provvedimento di accertamento del pagamento dell’importo ridotto, come invece prescritto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. L’assenza di questo atto, pur in presenza di un adempimento satisfattivo da parte dell’azienda, non consente al giudice di pronunciare la cessazione della materia del contendere, poiché manca la condizione legale tipizzata dalla norma.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la corretta qualificazione dell’esito del giudizio sia quella della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’interesse alla decisione nel merito del ricorso, volto all’annullamento dei provvedimenti di ripiano, è venuto meno in ragione dell’intervenuto pagamento della quota ridotta, che ha comunque determinato l’estinzione dell’obbligazione.
In considerazione dell’esito in rito della controversia e della peculiarità della vicenda, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, non ravvisando i presupposti per una condanna alle spese a carico della parte soccombente in senso formale.
La decisione chiarisce che la regola transitoria introdotta dal legislatore del 2025 non ha effetti automatici nel processo: la scelta di versare la quota del 25 per cento estingue il debito, ma per chiudere il contenzioso è necessario che le amministrazioni regionali completino il procedimento di accertamento, in modo da consentire al giudice di prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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