Assenza certificazione BES non impone Piano Didattico Personalizzato (TAR Emilia-Romagna n. 1253 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali, l’obbligo di predisporre un piano didattico personalizzato per lo svolgimento dell’esame di Stato sorge solo in presenza di una certificazione di DSA o di una patologia inquadrabile in una specifica categoria diagnostica. La segnalazione di problematiche psicologiche o emotive, ove non supportata da una diagnosi formale, non vincola il consiglio di classe all’adozione di misure compensative, potendo il medesimo valutare discrezionalmente, con atto motivato, l’ammissione dello studente all’esame finale in ragione del suo percorso complessivo.

Il Fatto

La ricorrente, studentessa dell’ultimo anno di un istituto tecnico, impugnava gli atti dell’esame di Stato per l’anno scolastico 2022/23, unitamente ai verbali del consiglio di classe e della commissione d’esame. La studentessa lamentava l’omessa attivazione del consiglio di classe in relazione ai suoi bisogni educativi speciali, segnalati dalla famiglia sin dal mese di marzo e supportati da una relazione psicologica consegnata alla scuola nel maggio 2023, nonché la mancata previsione di strumenti compensativi per le prove finali. A seguito del rigetto dell’istanza cautelare, confermato in appello dal Consiglio di Stato, la ricorrente insisteva nel ricorso senza depositare memorie difensive.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando in via preliminare la dubbia persistenza dell’interesse alla decisione, stante il tempo trascorso e la mancata attività difensiva della ricorrente. Nel merito, il Collegio ha condiviso le valutazioni già espresse in sede cautelare, evidenziando che la studentessa non risultava affetta da DSA né da patologie inquadrabili in una specifica categoria diagnostica, circostanza che escludeva l’operatività della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento e dei conseguenti obblighi di personalizzazione.

Quanto alla relazione psicologica prodotta dalla famiglia, il Tribunale ha osservato che la stessa non attestava una sintomatologia riconducibile a una categoria diagnostica e, comunque, era pervenuta alla scuola oltre il termine del 31 marzo indicato dalla Circ. Min. n. 8 del 6 marzo 2013 per la presentazione delle certificazioni negli anni terminali. La Corte ha tuttavia valorizzato il comportamento del consiglio di classe che, pur in assenza di obblighi formali, aveva comunque deliberato a maggioranza l’ammissione all’esame di Stato, tenendo conto dello stato emotivo della studentessa e del suo positivo comportamento.

Il Collegio ha quindi concluso che l’operato del consiglio di classe è stato coerente con la normativa di riferimento e attento ai bisogni evidenziati dalla famiglia. L’esito negativo delle prove d’esame è stato pertanto ricondotto a un difetto di preparazione della candidata, non imputabile a mancanze del consiglio di classe, con conseguente reiezione del ricorso e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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