Decadenza CIGS del pilota e comunicazione preventiva della nuova attività (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1502 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, conv. in legge n. 160/1988, nel testo vigente ratione temporis, impone al lavoratore la comunicazione preventiva alla sede provinciale dell’Inps dello svolgimento di nuova attività lavorativa, a pena di decadenza dal trattamento. Per i piloti di volo, le circolari Inps nn. 73/2008 e 94/2011 escludono l’obbligo nel solo c.d. periodo neutro, in cui l’attività presso il nuovo vettore è finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle pregresse licenze di volo. L’accertamento di tale finalità esclusiva non costituisce accertamento di fatto ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma concorre a integrare la fattispecie normativa: la sua omissione o la sua erronea valutazione integrano falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Inps aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un pilota per la restituzione degli emolumenti erogati a titolo di CIGS percepiti in un arco temporale del 2012. L’ente contestava che il lavoratore non avesse dato comunicazione dello svolgimento di nuova attività presso una diversa compagnia aerea, iniziata in data anteriore.
Il Tribunale aveva revocato il decreto e la Corte d’appello di Torino aveva confermato, ritenendo che durante il periodo di integrazione il pilota avesse svolto attività esclusivamente finalizzata a mantenere il brevetto precedente, con assunzione in prova intervenuta solo dopo il superamento del “Final Line Check”. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla norma primaria: l’art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988 sancisce la decadenza dal trattamento di integrazione salariale quando il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’Inps dello svolgimento della nuova attività. La comunicazione deve essere preventiva anche quando la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria.
Il collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la comunicazione preventiva si riferisce all’attività lavorativa, con la conseguenza che è esclusa ogni contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione: il lavoratore deve soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione.
Con specifico riguardo ai piloti di volo, le circolari Inps nn. 73/2008 e 94/2011 hanno precisato l’estensione dell’obbligo, stabilendo che esso non ricorre durante il periodo in cui l’attività presso il nuovo vettore sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, per il quale occorre che l’attività svolta sia funzionale alla preservazione delle pregresse licenze.
Da qui il passaggio centrale: le circolari interpretano la norma primaria, sicché la fattispecie della decadenza, nell’ambito specifico dei piloti, è quella risultante dal coordinamento tra l’art. 8, comma 5 e le circolari stesse. Ne deriva che l’accertamento sulla finalizzazione esclusiva dell’attività al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi non è un accertamento di fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa.
Sussiste quindi falsa applicazione di legge quando il giudice di merito non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto, oppure lo compia in modo errato o incompleto, trascurando elementi rilevanti. Tra questi rientra il regolamento negoziale espresso dal contratto con il nuovo vettore, dal quale può emergere una prestazione più ampia di quella meramente conservativa del brevetto.
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del controricorrente: il motivo non ridiscute questioni di merito, ma pone la sola questione giuridica della scorretta sussunzione, senza preclusione da doppia pronuncia conforme. Esclude inoltre il giudicato interno sull’affermazione relativa alla finalizzazione esclusiva, perché l’Inps aveva contestato tale assunto già nell’atto d’appello.
Nota della Redazione
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