Segreto NATO autonomo dal segreto di Stato e discovery parziale legittima (Cass. pen. Sez. I n. 12096 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il segreto NATO, derivante dall’art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951 e recepito nell’ordinamento con legge n. 1226 del 1954, costituisce istituto autonomo rispetto al segreto di Stato di cui alla legge n. 124 del 2007 e all’art. 256-bis cod. proc. pen., non richiedendo alcuna procedura di conferma né di interpello al Presidente del Consiglio dei ministri. L’obbligo di deposito integrale degli atti di indagine ex artt. 415-bis, comma 2, e 416, comma 2, cod. proc. pen. può essere derogato, nei limiti della stretta necessità, quando il disvelamento sia impedito da una fonte normativa posta a tutela di un segreto, senza che ne derivi nullità degli atti di esercizio dell’azione penale. In tali ipotesi l’equità del processo ex art. 6 CEDU e art. 7 della direttiva 2012/13/UE è garantita dal pieno esercizio del contraddittorio sulle fonti dichiarative che introducano il materiale conoscitivo necessario alla qualificazione del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa con incarico di ufficiale addetto alla sicurezza, era stato condannato in primo grado e in appello per il reato militare di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio e altri reati, per aver consegnato a un diplomatico straniero una scheda di memoria contenente immagini fotografiche di documenti classificati, in parte NATO SECRET, in cambio di una somma di denaro.
La difesa ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando, tra l’altro, la mancata ostensione integrale dei reperti sequestrati e la non autonomia del segreto NATO rispetto alla disciplina del segreto di Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro processuale muovendo dalla distinzione tra l’obbligo di full disclosure e i limiti derivanti da fonti normative di segretezza. Il deposito integrale degli atti è regola generale, ma cede — nei limiti della stretta necessità — quando il disvelamento sia imposto da un vincolo di segreto. La questione non è quindi la nullità degli atti di esercizio dell’azione penale, bensì la verifica della legittimità del limite e dell’esistenza di meccanismi di compensazione processuale.
Quanto alla natura del segreto NATO, la Corte afferma che l’art. 7 della Convenzione di Ottawa è norma self-executing, recepita nell’ordinamento mediante il mero ordine di esecuzione contenuto nella legge n. 1226 del 1954, senza necessità di alcuna conferma da parte dell’autorità politica. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di ordine di esecuzione e ne deduce la piena autonomia del segreto NATO dal segreto di Stato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 256-bis cod. proc. pen. e della legge n. 124 del 2007.
Sul versante del diritto di difesa, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (in particolare Rowe e Davis c. Regno Unito del 2000 e Yuksel Yalcinkaya c. Turchia del 2023) e la direttiva 2012/13/UE, che ammette deroghe alla disclosure quando strettamente necessarie alla salvaguardia di interessi pubblici essenziali, purché compensate da garanzie procedurali. Nel caso di specie, il contraddittorio sui testimoni qualificati che avevano visionato integralmente la scheda ha consentito di ricostruire la natura e l’inerenza dei documenti alle categorie incriminatrici, realizzando il bilanciamento richiesto.
La Corte respinge le censure sull’inutilizzabilità delle prove cd. indirette e delle videoriprese, qualificate come prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., e conferma la configurazione del reato nella forma consumata, essendo la scheda entrata nella disponibilità del destinatario. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Nota della Redazione
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