Inammissibile per carenza di interesse il ricorso cautelare sull’aggravante dell’agevolazione mafiosa (Cass. pen. Sez. I n. 12093 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia cautelare è inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione proposta dall’imputato al fine di ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero l’esclusione o il riconoscimento di una determinata circostanza, salvo che dal riconoscimento consegua un immediato riflesso sull’an o sul quomodo della misura. Quando l’ordinanza abbia riconosciuto entrambe le aggravanti dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e il ricorrente contesti la sola agevolazione mafiosa, la permanenza della contestazione del metodo mafioso rende l’eventuale accoglimento privo di vantaggio processuale, poiché durata massima, competenza del giudice distrettuale e presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. restano invariati.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per il delitto di concorso in estorsione aggravata dalla finalità e dal metodo mafioso. Secondo la ricostruzione dei giudici della cautela, l’indagato, dando seguito al mandato di due concorrenti appartenenti a un mandamento mafioso con ruoli di vertice, aveva contattato il titolare di una rivendita di autovetture e, mediante minacce ripetute, lo aveva costretto a restituire a un acquirente la somma versata per la compravendita di un veicolo.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Ha contestato il riconoscimento della sola aggravante della agevolazione mafiosa, sostenendo che il suo apporto era stato circoscritto a esigenze personali di uno dei concorrenti e che difettavano i requisiti di attualità e concretezza del periculum libertatis.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’impugnazione in materia cautelare è inammissibile per carenza di interesse quando è finalizzata a una diversa qualificazione del fatto o all’esclusione di una circostanza, tranne che dal relativo riconoscimento derivino immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura. Il collegio richiama sul punto Sez. V n. 45940 del 2005, Sez. VI n. 50980 del 2013 e Sez. VI n. 17527 del 2018.
La Corte individua poi l’eccezione rilevante in tema di aggravante mafiosa, citando Sez. VI n. 5213 del 2018, Sez. I n. 20286 del 2020, Sez. III n. 20891 del 2020, Sez. III n. 36371 del 2014, Sez. VI n. 7203 del 2013 e ancora Sez. VI n. 50980 del 2013: il riconoscimento della circostanza deve produrre conseguenze immediate sulla misura perché l’interesse ad impugnare sia configurabile.
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata aveva riconosciuto, sul piano della gravità indiziaria, entrambe le circostanze previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen., mentre il ricorrente contestava la sussistenza della sola agevolazione mafiosa. La Corte rileva che, stante la permanenza della contestazione del metodo mafioso, l’eventuale accoglimento del ricorso non arrecherebbe alcun vantaggio processuale.
Il collegio argomenta la conclusione indicando tre profili che resterebbero immutati: il termine di durata massima della fase in corso, continuando il reato a rientrare tra quelli dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., con applicazione del termine più lungo dell’art. 303, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.; la competenza funzionale del giudice distrettuale; la presunzione di esistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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