Scatti contributivi computabili nel TFS per militari cessati a domanda (TAR Abruzzo n. 531 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei aumenti periodici di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche nei confronti degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza collocati a riposo a domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio previsti. La nozione di forze di polizia richiamata dalla disposizione è ampia e comprende, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, gli appartenenti ai corpi con qualifiche equiparate. La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio dei sei scatti al versamento della contribuzione, opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita, di natura retributiva differita, che non richiede ulteriore contribuzione.

Il Fatto

Alcuni militari già appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, posti in quiescenza a domanda dopo aver maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, hanno proposto ricorso per l’accertamento del loro diritto a vedersi computati i sei scatti contributivi fra le voci utili alla liquidazione del trattamento di fine servizio.

Il trattamento di fine servizio era stato liquidato dall’INPS senza includere nel calcolo gli aumenti periodici. I ricorrenti hanno quindi chiesto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita, convenendo in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza e l’Istituto previdenziale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero e del Comando Generale della Guardia di Finanza, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. La circostanza che il Ministero partecipi al procedimento prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione, trattandosi di rapporto di diritto pubblico interno.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che la disposizione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza, con la conseguenza che il trattamento di fine servizio deve essere calcolato applicando la predetta norma. Non sono state condivise le difese dell’INPS, secondo cui la disciplina varrebbe soltanto per la Polizia di Stato e per i corpi di polizia a ordinamento civile, essendo i militari destinatari di altra fonte normativa priva di analoga previsione.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 770/2022, per cui la nozione di forze di polizia è ampia e si delinea in ragione della funzione della fonte normativa, estesa dall’art. 6-bis all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Tali conclusioni erano state già fatte proprie dal Tribunale con la sentenza n. 237 del 9 maggio 2024.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, invocato dall’INPS, il Collegio ha chiarito che la disciplina dei sei scatti si applica esclusivamente ai fini pensionistici e non al trattamento di fine servizio. L’obbligo di versamento della contribuzione si riferisce alla sola base pensionabile e non all’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita. Il beneficio sul TFS non richiede quindi ulteriore contribuzione, in conformità a TAR Bologna n. 882/2024 e TAR Perugia n. 837/2024.

Il ricorso è stato pertanto accolto e l’INPS condannato a corrispondere l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni e della mancata formulazione dell’esplicita domanda nel ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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