Contributi di esercizio al concessionario TPL: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 530 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui l’impresa concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale contesti i criteri tecnici di determinazione dei contributi di esercizio e domandi la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze rispetto alle somme corrisposte. La pretesa vantata in tali giudizi è un diritto soggettivo di credito e non postula il sindacato sull’esercizio di un potere discrezionale. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., resta circoscritta alle concessioni di pubblici servizi e non si estende alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Il difetto di giurisdizione va dichiarato con indicazione del giudice ordinario e con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda riproposta nei termini.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Chieti, ha impugnato la nota con cui il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo ha rigettato l’istanza di avvio del procedimento per la determinazione dei saldi dei contributi di esercizio relativi alle annualità dal 2004 al 2012. La società ha chiesto anche la condanna della Regione alla liquidazione di quei saldi, calcolati sul costo standard definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 980 del 14 dicembre 2018 e secondo il metodo della deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 28 aprile 2020.
La medesima pretesa di pagamento dei conguagli era già stata proposta davanti al giudice ordinario, che l’aveva respinta; la decisione è stata parzialmente riformata in appello ed è passata in giudicato a seguito del rigetto, da parte della Corte di Cassazione, di entrambi i ricorsi. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il divieto di ne bis in idem.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per prima l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il parametro è l’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, con espressa esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
La Corte richiama l’orientamento consolidato in tema di sovvenzioni ai concessionari del trasporto pubblico locale: quando l’impresa domanda non solo l’annullamento degli atti di ripartizione dei contributi, ma anche la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze dovute, la controversia spetta al giudice ordinario. Ciò perché non si controverte del mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale, ma dell’insussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’insorgenza della pretesa pecuniaria.
Nel caso concreto, l’oggetto del giudizio è la determinazione dei saldi dei contributi di esercizio in favore del concessionario. Si tratta di questioni schiettamente patrimoniali, che involgono un diritto soggettivo di credito e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio valorizza anche il comportamento processuale della ricorrente, che aveva già proposto la stessa controversia davanti al giudice ordinario, dimostrando di conoscere il criterio di riparto. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Regione Abruzzo.
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Nota della Redazione
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