Retribuzione straordinario Guardia di Finanza abrogazione tacita art 43 legge 121 1981 (TAR Emilia-Romagna n. 938 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 43 della legge n. 121/1981, nella parte in cui correla la misura del compenso per il lavoro straordinario alla retribuzione mensile comprensiva dell’indennità mensile pensionabile, è tacitamente abrogato dalla disciplina organica dettata dal d.lgs. n. 195/1995, che ha devoluto alla concertazione la determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Ne consegue che tale norma non può essere assunta a parametro di scrutinio dei decreti presidenziali di recepimento degli accordi. La scissione del compenso straordinario dalla retribuzione ordinaria, con l’abbandono del meccanismo parametrico in favore di indennità forfettarie, risponde a una ragionevolezza di tipo economico-organizzativo, non censurabile ex art. 3 Cost., né in contrasto con l’art. 36 Cost., che va riferito al complesso della retribuzione e non alle sue singole componenti.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti ai ruoli dei sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio presso la Regione Emilia-Romagna, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per il lavoro straordinario, con inclusione nella retribuzione-parametro dell’indennità mensile pensionabile, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze maturate e non corrisposte. Hanno inoltre domandato la disapplicazione dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018 n. 39, dell’art. 45 comma 1 del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 e, nei limiti dell’occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1 ottobre 2010 n. 184, per contrasto con l’art. 43 della legge n. 121/1981 e con gli artt. 3 e 36 Cost.
Con motivi aggiunti hanno impugnato il d.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, di recepimento dell’accordo sindacale per il triennio 2019-2021, che ha rideterminato il valore del punto parametrale, le misure dell’indennità pensionabile e il compenso per lavoro straordinario, omettendo ancora l’inclusione dell’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo e la genericità delle censure; il Collegio ha ritenuto di prescindere da tali eccezioni, stante l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che le censure presuppongono la perdurante vigenza dell’art. 43, comma 14, legge n. 121/1981, che correla l’importo del compenso per lavoro straordinario alla retribuzione mensile ordinaria, definita dal comma 3 come comprensiva anche dell’indennità mensile pensionabile. Tale disposizione, tuttavia, deve ritenersi tacitamente abrogata per regolazione dell’intera materia, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, e comunque in forza dell’espressa previsione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 195/1995, che ha abrogato le norme incompatibili.
Il decreto delegato ha dettato una nuova disciplina organica del rapporto di impiego, devolvendo alla concertazione la determinazione del trattamento economico fondamentale e accessorio delle Forze di polizia ad ordinamento militare. L’assetto retributivo scaturente dagli accordi aveva già scollegato la base di computo dello straordinario dall’indennità pensionabile con i d.P.R. n. 150/1987, n. 359/1996, n. 254/1999 e n. 140/2001, fino al cambio di paradigma del d.P.R. n. 164/2002, che ha abbandonato il meccanismo parametrico in favore di indennità forfettarie. Il Collegio condivide l’indirizzo di Cons. Stato, sez. IV, n. 136 del 1998, e delle pronunce di merito richiamate dall’Amministrazione.
Neppure il previgente assetto avrebbe sorretto la pretesa, poiché l’art. 43, comma 16, nel riferirsi alla retribuzione mensile, richiamava lo stipendio di livello retributivo, ossia la retribuzione-base, non l’intero trattamento economico. Difetta dunque il presupposto per la disapplicazione dei decreti presidenziali indicati, non essendo ravvisabile alcun contrasto con la norma invocata come parametro.
Quanto all’art. 36 Cost., il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere riferito alle singole fonti della retribuzione, ma alla sua globalità (Corte cost. n. 470 del 2002, che richiama le sentenze n. 141 del 1979 e n. 227 del 1982). Non sussistono pertanto i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale.
Le censure ex art. 3 Cost. sono infondate. Il Collegio osserva che la logica incrementale dell’art. 2108 cod. civ. è compatibile con il lavoro privato, ove il datore si appropria delle utilità prodotte. Nel pubblico impiego, invece, l’utilità dell’opera del dipendente eccede il vantaggio egoistico dell’Amministrazione e si proietta verso la missione istituzionale (artt. 98 e 54 Cost.), con costi sopportati dalla collettività (art. 53 Cost.). Non vi è quindi contraddittorietà nel fatto che il costo dello straordinario risponda a logiche di compatibilità con l’equilibrio dei conti pubblici, tanto più dopo la modifica dell’art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale n. 1/2012.
Infine, quanto al dedotto contrasto con l’art. 117 Cost. e con i parametri europei, il Collegio esclude che norme dei Trattati o del diritto derivato impongano una correlazione tra trattamento del lavoro ordinario e straordinario. La mancata attuazione dell’associazionismo sindacale militare, medio tempore colmata dalla legge n. 46 del 2022, non inficia il d.P.R. n. 57/2022, adottato quando il percorso attuativo non era ancora avviato. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con integrale compensazione delle spese di lite per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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