Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza delle forze di polizia militari (TAR Lazio n. 78 del 31.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387 del 1987, convertito nella l. n. 472 del 1987, spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010. Il beneficio è attribuito ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a chi cessa dal servizio per essere divenuto permanentemente inabile, senza che rilevi il raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità, previsto per la domanda di collocamento in quiescenza, non è qualificato come perentorio e al suo superamento la legge non ricollega alcuna decadenza. La prescrizione del diritto decorre dalla data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, è stato collocato in quiescenza all’età di 54 anni per invalidità dovuta a causa di servizio, dopo aver maturato 42 anni di servizio utile. Ha domandato l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione degli scatti nella base di calcolo.

L’INPS ha eccepito la prescrizione del diritto, la non spettanza del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, la decadenza per tardiva domanda di quiescenza e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. La fattispecie ricade nel perimetro dell’art. 6-bis, comma 1, e non del comma 2, poiché il ricorrente è cessato dal servizio per sopravvenuta inabilità a 54 anni e non a 55. Ogni censura sull’irragionevolezza del comma 2 resta dunque estranea al giudizio, non dovendosi di quella disposizione fare applicazione.

È stata poi rigettata l’eccezione di prescrizione. Il termine iniziale coincide con la data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale. Nel caso concreto la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 4 settembre 2020.

Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base della giurisprudenza più recente, anche della stessa sezione. La lettura combinata dell’art. 6-bis e dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010 consente di ritenere il beneficio applicabile, oltre che alla Polizia di Stato, anche al personale delle altre forze di polizia a ordinamento militare, quali l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione di decadenza. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è qualificato come perentorio dalla legge, né al suo superamento è ricollegata alcuna decadenza.

Accolto il ricorso, è stato dichiarato il diritto del ricorrente ai benefici economici e il correlativo obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36, l. n. 724 del 1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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