Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2025 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato ex art. 112 cod. proc. amm., la pubblica amministrazione è tenuta a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica del docente. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 è posto a esclusiva tutela della finanza pubblica e opera quale condizione dell’esecuzione forzata, ma non elide l’obbligo di conformazione al giudicato. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie la domanda di ottemperanza e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero resistente al versamento della somma complessiva di euro 2.000,00 e al pagamento delle spese di lite.
Il titolo esecutivo, notificato all’Amministrazione in data 13 dicembre 2024, è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla Cancelleria in data 4 settembre 2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso inutilmente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e risulta definitiva, come da attestazione di cancelleria. Il ricorso è stato ritualmente notificato in data 5 novembre 2025.
Il Tribunale ha rilevato che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito. Tale termine è funzionale a consentire all’Amministrazione di completare le procedure di esecuzione, ma una volta spirato senza esito legittima il creditore a procedere.
La domanda di ottemperanza è stata pertanto accolta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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