Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1822 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’accoglimento della domanda di ottemperanza comporta la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e limite massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025, con condanna del Ministero all’erogazione di € 1.000,00. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha proposto impugnazione e la decisione è passata in giudicato. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 25.6.2025 ai fini dell’esecuzione, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni.
Il ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso, la condanna al pagamento di quanto dovuto con accessori, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel caso di specie risultano rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.
È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
L’esecuzione deve avvenire mediante assegnazione al ricorrente della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall’art. 1, legge n. 107/2015 e dal D.P.C.M. 28.11.2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda. All’esito l’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni. Egli dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È accolta anche la domanda di penalità di mora. L’astreinte è calcolata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, anche dopo l’insediamento del commissario, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Quale limite massimo è fissata la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, per evitare che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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