Sei scatti stipendiali spettano anche al pensionamento a domanda (TAR Lombardia n. 665 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, compete al personale delle forze di polizia anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché l’interessato abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, che subordina al pagamento della restante contribuzione il beneficio per il collocamento in congedo a domanda, opera ai soli fini pensionistici ed è estraneo alla liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della disciplina restrittiva precedentemente abrogata. Unico soggetto obbligato alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita è l’INPS, restando irrilevante il mancato riconoscimento del beneficio da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore, è stato collocato in quiescenza a domanda avendo maturato cinquantotto anni di età e quaranta anni di servizio utile. Nel calcolo del trattamento di fine servizio l’INPS aveva omesso di computare i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.

L’istanza di ricalcolo rimase priva di esito. Il ricorrente ha quindi impugnato i prospetti di liquidazione chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei aumenti periodici, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS. Secondo l’Istituto, la pratica di ricalcolo viene trasmessa dall’amministrazione di appartenenza tramite il modello PA04 e l’INPS non potrebbe discostarsi dai dati ricevuti. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento per cui unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata verso l’amministrazione di appartenenza.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, il cui secondo comma estende espressamente il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza con i requisiti dei cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

Il Tribunale ha aderito all’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, articolato su tre argomenti. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, che assoggetta a regime oneroso il beneficio per il personale in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alla liquidazione del TFS. Il beneficio è disciplinato dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel quadro dell’omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987 nella formulazione che escludeva la cessazione a domanda, perché l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate.

Priva di pregio è stata ritenuta l’argomentazione dell’INPS sull’elenco tassativo delle voci computabili di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, poiché la stessa norma richiama gli assegni previsti dalla legge come utili ai fini previdenziali. Quanto alla dedotta decadenza per il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, il Collegio ha rilevato che il rinvio alle condizioni attiene allo status soggettivo anagrafico e previdenziale, non agli oneri procedimentali.

Il Tribunale ha pertanto accertato il diritto del ricorrente ai benefici dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e condannato l’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita entro sessanta giorni, con condanna alle spese di lite distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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