AIA ex Ilva: fissazione udienza di merito senza sospensiva (TAR Puglia n. 59 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere definita, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con la sola fissazione dell’udienza pubblica di merito senza una previa pronuncia sulla sospensiva, quando le questioni prospettate richiedano un approfondimento istruttorio e le esigenze cautelari risultino adeguatamente tutelabili dalla sollecita trattazione del ricorso nel merito. Tale modalità di definizione della fase cautelare è ammissibile anche in presenza di contrapposti interessi di rilevanza primaria, quale il diritto alla salute e all’ambiente rispetto alla continuità produttiva di uno stabilimento strategico, purché il termine per l’udienza di merito risulti ragionevolmente ravvicinato.

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 436 del 25 luglio 2025, recante l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006 per l’esercizio dello stabilimento siderurgico ex ILVA sito nel territorio del Comune di Taranto. Avverso il provvedimento sono state formulate censure sia in punto di fatto sia di diritto, oltre a eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti. Nel giudizio sono intervenute associazioni ad adiuvandum e ad opponendum, evidenziando la pluralità degli interessi coinvolti.

La Motivazione della Corte

Il TAR, preliminarmente, ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza, dando atto della complessità delle questioni dedotte in giudizio. Le censure proposte, unitamente alle eccezioni preliminari e alle difese delle parti resistenti, sono state valutate come meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito, non potendo trovare soluzione nella fase sommaria cautelare.

Quanto alla valutazione del periculum in mora, il collegio ha riconosciuto la rilevanza dei contrapposti interessi coinvolti: da un lato il diritto alla salute e la tutela ambientale, fatti valere dalle associazioni ricorrenti; dall’altro l’interesse alla continuità produttiva di un impianto industriale di carattere strategico nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Tali interessi sono stati posti in comparazione per valutare l’idoneità delle misure cautelari richieste.

In applicazione del principio di proporzionalità, il tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero trovare adeguata tutela non già attraverso la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, bensì mediante l’immediata fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito. Il collegio ha fatto applicazione del meccanismo di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., che consente di definire la fase cautelare senza una pronuncia interinale quando la controversia richieda una soluzione rapida ma non sommaria.

Il tribunale ha, quindi, accolto la domanda cautelare limitatamente alla fissazione dell’udienza pubblica del 19 maggio 2026 per la trattazione di merito del ricorso, compensando le spese della presente fase e rimanendo impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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