Diniego di rinnovo dell’autorizzazione pubblicitaria per difformità del messaggio e dell’impianto (TAR Lombardia n. 662 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti pubblicitari, la nozione di mezzo pubblicitario comprende sia il veicolo materiale sia il contenuto ideale della comunicazione. Ne deriva che la difformità del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato integra la fattispecie di realizzazione del mezzo in difformità e costituisce, al tempo stesso, causa di decadenza dall’autorizzazione e motivo ostativo al suo rinnovo. Nell’esercizio dell’autonomia regolamentare, l’ente locale può introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale in tema di controllo della pubblicità autorizzata, anche all’interno dei centri abitati. La mera inerzia dell’amministrazione nel reprimere pregresse illegittimità non radica alcun legittimo affidamento nel privato al mantenimento della situazione difforme, poiché il rinnovo del titolo richiede una nuova verifica dei presupposti.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto pubblicitario chiedeva al Comune il rinnovo dell’autorizzazione al mantenimento di un cartello, collocato diversi anni prima e già rinnovato in passato senza contestazioni. A seguito di un sopralluogo tecnico, la Commissione Tecnica esprimeva parere contrario al rinnovo, rilevando plurime difformità rispetto al titolo originario: la diversa altezza del palo di sostegno, il contenuto del messaggio pubblicitario mutato rispetto all’autorizzato, l’altezza ridotta dell’archetto di sostegno, la targhetta identificativa non aggiornata e il mancato rispetto delle distanze minime da altro impianto.

Il Comune notificava quindi il preavviso di diniego e, in seguito, il provvedimento di rigetto definitivo con diffida alla rimozione. La società impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione regolamentare, l’illegittimità derivata degli atti successivi, la violazione del termine procedimentale, la lesione del legittimo affidamento e l’eccesso di potere, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge integralmente il ricorso. Il primo nucleo argomentativo riguarda la nozione di mezzo pubblicitario. Secondo la ricorrente, la difformità rilevante riguarderebbe solo l’impianto e non il messaggio, poiché l’art. 53, comma 8, d.P.R. n. 495/1992 richiederebbe una nuova autorizzazione per la modifica del messaggio solo fuori dai centri abitati. Il Collegio non condivide tale lettura: il concetto di mezzo pubblicitario abbraccia sia il veicolo materiale sia il contenuto ideale della comunicazione, sicché la difformità del messaggio ha identico peso nel giudizio di conformità dell’installazione.

La decisione valorizza l’art. 55, comma 2, del Regolamento comunale, che vieta il rinnovo se “la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata”. La formula, riferita all’oggetto della comunicazione, individua i presupposti del diniego tanto con riguardo al contenente quanto al contenuto. Il Collegio aggiunge che le norme statali non impediscono all’ente, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare, di introdurre una disciplina più restrittiva. Le difformità di fatto non erano contestate.

Le ulteriori censure cadono progressivamente. La violazione dell’art. 13 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sull’altezza minima dell’archetto, incide sulla sicurezza stradale e sulla visibilità degli impianti semaforici e giustifica il diniego. L’omessa cura della targhetta identificativa viola il generale obbligo di manutenzione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 495/1992. Il mancato rispetto delle distanze minime ex art. 51, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 495/1992 è pacifico e non derogato.

Quanto alla pretesa lesione dell’affidamento, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 3541 del 6 maggio 2021: la mera inerzia dell’amministrazione nella tutela di un interesse pubblico non può radicare nel privato la pretesa di conservare una situazione illegittima. Il rinnovo non è una vidimazione burocratica, ma esige una verifica dei presupposti. La violazione di un termine procedimentale non perentorio non vizia l’atto, potendo semmai fondare una responsabilità per danno da ritardo. Il bilanciamento degli interessi è equilibrato e lascia al privato la possibilità di presentare una nuova istanza conforme. Il rigetto della domanda demolitoria travolge anche quella risarcitoria, mancando l’ingiustizia del danno. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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