Sei scatti stipendiali anche al personale della Polizia penitenziaria cessato a domanda (TAR Campania n. 8405 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento, previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990 spettano anche al personale della Polizia penitenziaria collocato in quiescenza a domanda, ove in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio. Il beneficio opera ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e non è riservato al solo personale cessato per età, per inabilità permanente o per decesso. Il termine del 30 giugno fissato dal comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. La diversa interpretazione restrittiva non supera il vaglio di legittimità costituzionale sotto i profili degli artt. 3 e 81 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia penitenziaria fino al pensionamento a domanda, intervenuto il 3 settembre 2018, allorché aveva compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentasei anni di servizio utile. Egli espone di aver posseduto, alla data del collocamento in quiescenza, i requisiti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990 ai fini del computo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi.

La direzione provinciale dell’INPS non ha computato tale beneficio in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio. Analizzato il prospetto di liquidazione, il ricorrente ha formulato istanza di riesame all’Ente previdenziale, senza ricevere riscontro. Ha quindi impugnato il prospetto, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità con inclusione dei sei scatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, al comma 1, attribuisce sei scatti del 2,50 per cento al personale che cessa dal servizio per età, per inabilità permanente o per decesso; il comma 2 estende la disposizione al personale che chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile.

Sull’ambito soggettivo il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui la norma si applica anche al personale delle altre forze di polizia, compresa la Polizia penitenziaria, e non è limitata alla sola Polizia di Stato (Cons. Stato n. 4844 del 2023; TAR Campania, Salerno, n. 1050 del 2024).

Quanto all’ipotesi del collocamento a domanda, il comma 2 configura una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto al comma 1: la maggiorazione spetta, dunque, anche in caso di dimissioni volontarie, purché sussistano i requisiti anagrafici e di servizio (Cons. Stato n. 1231 del 2019; TAR Campania, Napoli, n. 2589 del 2025; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 5728 del 2025).

L’eccezione di decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno viene respinta. Il termine è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo; non è decadenziale, ma rappresenta un onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa (Cons. Stato n. 3492 del 2024; Cons. Stato n. 2979 e n. 2982 del 2023). Nemeno incide sull’attribuzione dei sei scatti, non ravvisandosi alcuna ragionevole giustificazione della disparità di trattamento che ne deriverebbe.

Infine, il Collegio esclude i prospettati dubbi di illegittimità costituzionale. Il richiamo all’art. 81 Cost. è inconferente, trattandosi di specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine; non sussiste contrasto con l’art. 3 Cost., non emergendo alcuna manifesta irragionevole disparità (Cons. Stato n. 3914 del 2023).

Il ricorso è dunque accolto, con accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020). Le spese sono poste a carico dell’INPS e liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *