Accesso difensivo agli atti della richiesta di pagamento del ticket sanitario (TAR Sicilia n. 1808 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, il soggetto privato titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento detenuto dalla Pubblica Amministrazione, ha diritto non solo di prenderne visione ma anche di estrarne copia. Ai fini dell’accesso difensivo devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente coincidente con un interesse legittimo o un diritto soggettivo, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della pretesa ostensiva non ancora soddisfatta, ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso entro un termine assegnato.

Il Fatto

Con nota dell’8 ottobre 2025 l’Azienda Sanitaria Provinciale intimava alla ricorrente il pagamento di una somma per mancato pagamento del ticket. Dubitando della correttezza della pretesa, la ricorrente presentava il 20 novembre 2025 un’istanza di accesso per ottenere copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’indicazione della prestazione erogata in esenzione, il conteggio contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro documento del procedimento.

Non ricevendo alcun riscontro, la ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento del proprio diritto all’accesso. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava che l’Azienda aveva provveduto solo parzialmente all’ostensione, consentendo l’accesso ad alcuni dei documenti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione agli atti per i quali l’accesso era stato concretamente concesso. La decisione si concentra quindi sulla parte residuale della pretesa ostensiva, rimasta insoddisfatta.

Il percorso argomentativo muove dalla disciplina dell’accesso documentale. Il Tribunale richiama gli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e afferma che tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione, hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia.

La nozione di Pubblica Amministrazione rilevante ai fini dell’accesso viene intesa in senso ampio, ricomprendendo non solo i soggetti di diritto pubblico ma anche quelli di diritto privato, sia pure limitatamente all’attività di pubblico interesse dagli stessi svolta.

Il Collegio richiama quindi il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui ai fini dell’accesso documentale devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo ma comunque giuridicamente tutelato, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici (Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900).

Applicando tali criteri, il Tribunale ha ritenuto dimostrato l’interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente alla conoscenza dei documenti non ostesi, poiché la stessa intendeva agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità nella determinazione del debito posto a suo carico. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso e l’estrazione di copia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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