Sei scatti stipendiali anche al collocamento in quiescenza a domanda (TAR Calabria n. 606 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, spetta anche al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, che chieda il collocamento in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare non innova la disciplina, ma ne conferma la perdurante vigenza per le forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno non è termine di decadenza, ma onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il beneficio opera pertanto “a regime” e non è soggetto ad alcun termine decadenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, carabiniere in quiescenza su domanda, raggiunti i 55 anni di età e i 35 anni di servizio, ha impugnato il provvedimento con cui l’I.N.P.S. della sede provinciale competente ha liquidato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali. Ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inserimento degli scatti nella base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione.

L’INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo liquidato sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, e nel merito ha contestato la spettanza del beneficio e l’esistenza di un termine per farlo valere. Il Ministero della Difesa ha parimenti eccepito la propria estraneità al giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’iniziativa del ricorrente come domanda di accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo trattandosi di pubblico impiego non contrattualizzato, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

L’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS è stata respinta: unico obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. Ne è conseguita l’estromissione del Ministero della Difesa, estraneo al rapporto.

Nel merito il giudice ha richiamato, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., i principi espressi dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 4844 del 2023, resi su controversia sovrapponibile. La quaestio iuris, di natura meramente interpretativa, riguarda il perimetro applicativo dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 in combinato disposto con l’art. 1911 c.o.m.: se cioè l’attribuzione degli scatti competa solo a chi cessa per età, inabilità permanente o decesso, oppure anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafici e contributivi.

Il Tribunale ha aderito all’opzione estensiva. L’ambito soggettivo è ampio e ricomprende il personale appartenente alle forze di polizia ai sensi dell’art. 16 l. n. 121/1981. L’ambito oggettivo è delineato dalla duplice previsione dell’art. 6-bis, che al comma 1 riconosce il beneficio a chi cessa per età, inabilità o decesso e al comma 2 lo attribuisce a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il Codice dell’ordinamento militare si è limitato a non innovare il regime vigente per il calcolo dell’indennità di fine rapporto.

Quanto all’asserito onere decadenziale, il Collegio ha ribadito che il termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo: non è termine di decadenza, ma onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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