Inottemperanza della P.A. e commissario ad acta per la Carta del docente (TAR Calabria n. 604 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a un giudicato che ha riconosciuto un beneficio economico in favore del ricorrente, dichiara l’inadempimento dell’amministrazione quando il titolo sia definitivo, ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia, assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché compia gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per un totale di € 1.500,00, a titolo di Carta elettronica del docente, in relazione a tre anni scolastici. Il titolo era stato notificato al Ministero ex art. 14 d.l. n. 669/1996 ed era passato in cosa giudicata.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente; è inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La documentazione in atti e le difese delle parti comprovano che l’amministrazione, a tutt’oggi, non ha provveduto a dare esecuzione al titolo. L’inerzia dell’amministrazione è dunque accertata.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e gli assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. Il commissario, su istanza della parte ricorrente che attesti il perdurante inadempimento, darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il magistrato relatore è delegato a provvedere sulle eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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