Revoca licenza preziosi legittima per frequentazioni e contesto familiare (TAR Campania n. 3613 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi, prevista dall’art. 127 R.D. n. 773 del 1931, presuppone un giudizio di buona condotta e affidabilità del titolare che l’amministrazione formula in via prognostica, con ampia discrezionalità. Tale giudizio non si fonda su una valutazione atomistica dei singoli elementi istruttori, ma su una lettura complessiva e sistematica degli stessi. Frequentazioni reiterate con soggetti pregiudicati, contesto familiare e ambientale, procedimenti penali anche definiti in senso favorevole e irregolarità nella tenuta dei registri concorrono unitariamente a delineare un quadro di inaffidabilità incompatibile con l’attività autorizzata. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta illogicità o arbitrarietà, senza sostituirsi alla scelta dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza per il commercio di oggetti preziosi in un Comune della provincia di Napoli, impugna il decreto con cui il Questore ha disposto la revoca del titolo. Il provvedimento si fonda su plurimi elementi: reiterate frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali, pendenza di procedimenti penali a carico del ricorrente, rapporti di convivenza con figli coinvolti in vicende penali e irregolarità riscontrate nella tenuta dei registri obbligatori.
L’amministrazione ha tratto da tali dati il convincimento circa il concreto pericolo di permeabilità dell’attività economica a influenze criminali. Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la rilevanza delle condotte dei familiari, l’occasionalità degli incontri, l’esito favorevole dei procedimenti penali e la sproporzione della revoca rispetto alla mera sospensione. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 2489 del 21.10.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del settore: la vendita di preziosi è attività soggetta ad autorizzazione di polizia ex art. 127 R.D. n. 773 del 1931 e appartiene a un ambito di estrema delicatezza ordinamentale, che giustifica la massima severità nel riscontro dei requisiti soggettivi disciplinati dagli artt. 10 e 11 TULPS.
Tra i requisiti assume rilievo centrale la buona condotta, intesa come generale affidabilità del soggetto. Il giudizio parte dai dati istruttori per giungere a una valutazione complessiva della loro rilevanza, in prospettiva funzionale alla specifica attività autorizzata, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di abuso del titolo. Si tratta di valutazione prognostica, intrisa di discrezionalità e sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà.
Nel caso concreto il Collegio ritiene la valutazione dell’amministrazione immune da macroscopici profili di irragionevolezza. La pluralità dei controlli, la loro frequenza e continuità temporale escludono la pretesa natura occasionale degli incontri e collocano il ricorrente in un contesto sociale intriso di diffusa illegalità. L’allontanamento dei figli è successivo alla comunicazione di avvio del procedimento e appare finalizzato a dissipare elementi di fatto.
Il Tribunale ribadisce che il giudizio di affidabilità non implica l’accertamento di singole condotte isolatamente rilevanti, ma postula una considerazione globale del comportamento, del contesto socio-ambientale e della loro incidenza sull’attività. Non è consentito scomporre l’iter motivazionale in valutazioni da scrutinare separatamente, poiché è la lettura sinergica degli elementi a fondare il giudizio prognostico negativo.
Quanto ai procedimenti penali definiti in senso favorevole, il Collegio afferma l’autonomia tra giudizio penale e valutazione amministrativa. Le condotte derubricate restano sintomatiche di inadeguata considerazione delle regole. Assume rilievo l’ammissione del ricorrente di portare abitualmente con sé un coltello e di consumare stupefacenti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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