Sei scatti stipendiali anche per il collocamento in quiescenza a domanda (TAR Lombardia n. 778 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, che assoggetta a regime oneroso gli scatti per il collocamento in congedo a domanda, opera ai soli fini pensionistici ed è estraneo alla liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della previgente disciplina restrittiva dell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987. Il termine procedimentale del 30 giugno non è assistito da sanzione decadenziale, perché riferito a presupposti sostanziali e non a oneri procedimentali.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa, è cessato dal servizio a domanda avendo maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Nel calcolo del trattamento di fine servizio l’INPS aveva omesso di computare i sei scatti biennali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. La diffida rivolta all’Istituto era rimasta priva di esito.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione dei sei scatti nella relativa base di calcolo. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza della domanda e, in subordine, la decadenza per il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di riunione con altro ricorso analogo. Il potere di riunione ex art. 70 c.p.a. è espressione di una facoltà ampiamente discrezionale del giudice; nella specie, alla connessione oggettiva non corrisponde una piena connessione soggettiva e non emergono ragioni di economia processuale idonee a giustificarla.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 231/1990, attribuisce i sei scatti anche al personale che chiede di essere collocato in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e di servizio. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 disciplina il beneficio ai soli fini pensionistici e non incide sulla liquidazione del trattamento di fine servizio.

Il Collegio ha poi escluso che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil., possa determinare la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987 nella formulazione restrittiva. L’abrogazione non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate, salvo espressa previsione legislativa. Acquista così coerenza l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., secondo cui l’art. 6-bis “continua ad applicarsi” alle forze di polizia a ordinamento militare.

Quanto all’ambito soggettivo, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121 del 1981 rientrano tra le forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Il Tribunale ha aderito all’indirizzo prevalente, richiamando plurime decisioni del Consiglio di Stato e dei TAR.

Infine, l’eccezione di decadenza è stata respinta. L’ambiguità del termine del 30 giugno osta alla chiarezza dei presupposti decadenziali e la norma fa riferimento a condizioni sostanziali, non a oneri procedimentali. Il ricorso è stato accolto con condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità entro sessanta giorni, restando irrilevante il mancato riconoscimento del beneficio da parte dell’amministrazione di provenienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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