Ammonimento per stalking: basta il quadro indiziario, non la prova penale (TAR Campania n. 261 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore per atti persecutori è misura di prevenzione con funzione cautelare e dissuasiva, volta a impedire che le condotte di stalking siano ripetute. Ai fini della sua adozione non occorre la piena prova della responsabilità dell’ammonito, ma la sussistenza di un quadro indiziario dal quale desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare uno stato di ansia e paura nella vittima. Il potere del Questore è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’insussistenza manifesta dei presupposti, della manifesta irragionevolezza e della sproporzione, senza sostituzione nel merito.

Il Fatto

Una donna presentava al Commissariato di P.S. istanza di ammonimento, assumendo di essere vittima di condotte persecutorie da parte dell’ex compagno, consistite in telefonate insistenti, pedinamenti e appostamenti sul posto di lavoro, invio di biglietti dai contenuti offensivi, lettere e regali indesiderati, con un episodio culminato in un inseguimento e in un tentativo di bloccarla mentre si allontanava dal lavoro.

Esperita l’istruttoria con sommarie informazioni alle persone informate sui fatti, il Questore emanava l’ammonimento ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14.8.2013 n. 93, conv. in L. 15.10.2013 n. 119. L’interessato impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 e carenza del presupposto dell’attualità, avendo egli a sua volta denunciato la presunta autrice dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto. L’ammonimento assolve a una funzione tipicamente cautelare e preventiva: è preordinato a impedire che gli atti persecutori siano ripetuti e cagionino esiti irreparabili. Esso non accerta responsabilità, ma compie un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo.

Ne deriva il criterio di valutazione. All’ammonimento si applica la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa il diritto amministrativo della prevenzione. Non è necessaria la piena prova delle condotte punite dall’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario da cui desumere, con adeguata attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto.

Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nel merito. Il potere di ammonimento è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti dell’insussistenza manifesta dei presupposti, della manifesta irragionevolezza e della sproporzione. Il Collegio richiama sul punto il consolidato orientamento di Cons. Stato, sez. III, n. 3448/2023 e n. 6958/2021, oltre a TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6513/2023.

Nel caso concreto il provvedimento resiste alle censure. I molteplici episodi richiamati risultano confermati dalle deposizioni delle persone informate sui fatti, sì da denotare un quadro sintomatico riconducibile ai presupposti di legge. Non rileva la dedotta violazione delle garanzie procedimentali, poiché l’interessato è stato informato dell’avvio del procedimento, ha acceduto agli atti e ha presentato osservazioni, che il provvedimento ha valutato. È ius receptum che il dovere di esaminare le memorie non comporta la confutazione analitica delle singole osservazioni, fermo restando l’obbligo di una motivazione che renda percepibili le ragioni del loro mancato recepimento.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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