Estumulazione straordinaria e uso familiare dei loculi: il TAR Molise annulla il diniego comunale (TAR Molise n. 328 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato al concessionario e ai familiari, ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n. 285/1990 e delle corrispondenti previsioni regolamentari, senza che rilevi la circostanza che nell’atto concessorio sia indicato il nominativo del familiare per il quale il loculo è stato acquistato. Il concessionario di un loculo cimiteriale ha diritto alla sepoltura nel medesimo anche se deceduto fuori dal comune e non residente, rientrando tra i soggetti indicati dall’art. 50, lett. c), d.P.R. n. 285/1990. È affetta da incompetenza funzionale la delibera di Giunta comunale che introduce cause di decadenza dalla concessione non previste dal Regolamento di polizia mortuaria, trattandosi di atto a contenuto normativo riservato al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 267/2000.
Il Fatto
Le ricorrenti, coniuge e sorella di un soggetto deceduto, chiedevano al Comune di poter tumulare il proprio congiunto nel loculo di cui questi era concessionario nel cimitero comunale, previa traslazione della salma della madre, ivi sepolta, nell’altro loculo di cui era concessionaria la medesima ricorrente. Il Comune rigettava l’istanza sulla base di una nota del funzionario tecnico che escludeva l’utilizzo del loculo da parte del concessionario per sé, ritenendo il diritto d’uso riservato esclusivamente al familiare indicato nel contratto, e richiamando una delibera di Giunta che introduceva la decadenza automatica della concessione in caso di diversa sistemazione della salma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, riconoscendo la qualità di prossimi congiunti delle ricorrenti e la loro legittimazione a richiedere la traslazione delle salme ai sensi dell’art. 81 del Regolamento comunale, che consente l’estumulazione straordinaria su richiesta dei familiari.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso per la fondatezza del secondo motivo, rilevando che il diniego si basava su un’erronea interpretazione dell’atto concessorio: l’art. 3 del contratto di concessione, coerente con l’art. 64, comma 3, del Regolamento comunale e con l’art. 93 d.P.R. n. 285/1990, riserva l’uso del loculo al concessionario e ai familiari, senza limitarlo alla persona ivi indicata come beneficiaria.
Quanto ai requisiti di ammissione al cimitero, il TAR ha chiarito che il concessionario, pur non residente e deceduto fuori dal comune, rientra nella previsione dell’art. 50, lett. c), d.P.R. n. 285/1990, avendo diritto alla sepoltura nella sepoltura privata esistente nel cimitero. Ha inoltre respinto la tesi restrittiva del Comune che limitava il concetto di “sepoltura privata” alle sole cappelle gentilizie, non trovando tale accezione riscontro nelle disposizioni regolamentari.
Infine, il Collegio ha dichiarato illegittima la delibera di Giunta per incompetenza funzionale, trattandosi di atto a contenuto regolamentare che introduce una causa di decadenza non prevista dal Regolamento, la cui modifica è riservata al Consiglio comunale dall’art. 42 d.lgs. n. 267/2000. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese.
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Nota della Redazione
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