Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il personale cessato a domanda (TAR Campania n. 2068 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, va computato nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche in favore del personale delle Forze di Polizia cessato dal servizio a domanda. Il diritto sorge in presenza del duplice presupposto dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. La mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno non determina alcuna decadenza, essendo il termine funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla data di cessazione dal servizio. È escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Due soggetti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, cessavano dal servizio a domanda con anzianità contributiva superiore a 35 anni e con più di 55 anni di età. Ottenuto il trattamento pensionistico diretto, l’INPS erogava il TFS senza applicare la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali.
Con istanze via p.e.c., reiterate, gli interessati chiedevano la rideterminazione dell’importo dovuto. L’ente previdenziale non forniva riscontro, sicché i ricorrenti adivano il TAR Campania per l’accertamento del diritto e la condanna al ricalcolo, con interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce all’orientamento ormai granitico del Consiglio di Stato sul riconoscimento dei sei scatti a tutto il personale delle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile sia militare. La ricostruzione normativa muove dall’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379/1987, abrogato dall’art. 2268 cod. ordinamento militare, e approda all’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, che tiene ferma l’applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 per tutte le Forze di Polizia.
La nozione di Forze di Polizia è letta in senso ampio, in coerenza con lo scopo di omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza e con l’art. 16 della legge n. 121/1981. Sul piano oggettivo, l’art. 6 bis, comma 2, riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e contributivi.
Il TAR esclude che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 condizioni il riconoscimento: quella disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, non del TFS. Parimenti irrilevante è il termine del 30 giugno, la cui inosservanza non comporta decadenza, poiché esso governa solo la decorrenza del collocamento a riposo.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene che il dies a quo non coincida con la cessazione dal servizio, bensì con l’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Poiché i pagamenti della seconda rata risalgono al febbraio 2022, la notifica del ricorso dell’aprile 2024 rispetta il termine quinquennale, anche a prescindere dai pregressi atti interruttivi.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite. È invece negato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in virtù dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Nota della Redazione
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