Azione di ottemperanza per carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 1691 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo deve verificare la sussistenza del giudicato del giudice ordinario e dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarvisi. Integra la fattispecie l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione, nomina il commissario ad acta e fissa l’astreinte entro il tetto del 10 per cento del dovuto, con funzione compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela.
Il Fatto
Una docente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli. Quel provvedimento aveva accertato il diritto della ricorrente, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per cinque annualità, per complessivi 2.500,00 euro, oltre spese.
La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Non essendo stata data prova dell’adempimento, la ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudicato è comprovato dall’attestazione di cancelleria.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con successivo deposito della prova secondo le disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché, decorso inutilmente il termine, ponga in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario provvede all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, restando esclusa ogni rilevanza dell’esaurimento dei fondi o della mancanza di disponibilità di cassa.
È accolta altresì la domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e pure dopo l’insediamento del commissario, non perdendo l’amministrazione il proprio potere di provvedere, in una situazione di esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Il limite massimo è fissato al 10 per cento dell’importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la penale divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Alla liquidazione della penale provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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