PAS: il riesercizio del potere dopo l’annullamento è attività discrezionale sindacabile solo in sede impugnatoria (TAR Campania n. 1460 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Quando la pronuncia di annullamento lascia margini di discrezionalità, il nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione nel riesercizio del potere non integra violazione od elusione del giudicato, ma è soggetto all’ordinario regime di impugnazione per vizi di legittimità. L’elusione è configurabile solo quando l’attività esecutiva sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare puntuali prescrizioni del giudicato. L’effetto conformativo della sentenza che annulla un diniego su una procedura abilitativa semplificata per mancato soccorso istruttorio si esaurisce nell’obbligo di rideterminarsi, previa integrazione documentale, accertando tutti i requisiti sostanziali e formali. Il decorso del termine di cui all’art. 6, comma 4, D.Lgs. 28/2011 non determina l’assentimento dell’intervento se la relativa censura è stata già implicitamente disattesa dal giudicato. Al nuovo provvedimento si applica la normativa sopravveniente in base al principio del tempus regit actum.
Il Fatto
Una società presentava al Comune una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano. A seguito del diniego, il TAR annullava l’atto per mancata attivazione del soccorso istruttorio, vincolando l’Amministrazione a rideterminarsi dopo aver consentito l’integrazione documentale. Il Comune avviava il nuovo procedimento, richiedeva documentazione aggiornata e, dopo il preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 e le osservazioni della società subentrante nel progetto, adottava un nuovo diniego per carenze documentali e per la mancata dimostrazione della disponibilità dei terreni.
La società proponeva ricorso, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità degli atti per elusione del giudicato e, in via subordinata, l’annullamento per vizi di legittimità, deducendo anche l’intervenuto assentimento per decorso del termine e l’illegittimo esercizio di un potere di autotutela atipica.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama i consolidati principi in tema di giudizio di ottemperanza, distinguendo tra violazione del giudicato, configurabile quando il nuovo atto riproduce gli stessi vizi già censurati, ed elusione, ravvisabile quando l’Amministrazione, pur provvedendo formalmente, aggira sostanzialmente le statuizioni. In presenza di margini di discrezionalità rimessi al riesercizio del potere, gli atti successivi sono soggetti al sindacato cognitorio-impugnatorio e non a quello di ottemperanza.
Nel caso di specie, la sentenza n. 1246/2024 non conteneva un obbligo puntuale e vincolato di assentire il progetto, ma imponeva al Comune di rideterminarsi dopo l’integrazione documentale, accertando tutti i requisiti. Il Comune aveva attivato il soccorso istruttorio, ricevuto la documentazione e comunicato puntualmente i motivi ostativi, sicché non poteva ravvisarsi né violazione né elusione del giudicato, né una lesione del principio di leale collaborazione.
La Corte esclude che il progetto fosse assentito per decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 6, comma 4, D.Lgs. 28/2011. La sentenza di annullamento, vincolando l’Amministrazione all’accertamento di tutti i requisiti, aveva già implicitamente disatteso tale censura, con conseguente preclusione da giudicato interno. Ne deriva l’insussistenza di un esercizio di autotutela atipica, venendo in rilievo il riesercizio del potere nel senso imposto dalla pronuncia.
Quanto al primo motivo di annullamento, il Collegio ritiene applicabili le Linee Guida regionali del 2022 in base al principio del tempus regit actum e ritiene non colmate le carenze documentali: la relazione asseverata del 2021 non era stata ripresentata con riferimento all’attuale configurazione del progetto; l’autodichiarazione sui vincoli e la perizia giurata di non assoggettamento a VIA erano espressamente imposte dalle Linee Guida; mancava una specifica relazione sull’analisi idrologica e idrografica. Tali carenze, di per sé sufficienti a sostenere il diniego, rendevano superfluo l’esame delle ulteriori censure.
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Nota della Redazione
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