Scatti stipendiali rilevano nel TFS anche in cessazione a domanda (TAR Sicilia n. 1163 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, continua ad applicarsi alle forze di polizia anche a ordinamento militare, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, C.O.M. I sei scatti stipendiali del 2,50 per cento entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche quando il collocamento a riposo avvenga su domanda, purché il dipendente abbia maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere che incide sulla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile.

Il Fatto

Il ricorrente è un ex dipendente dell’Arma dei carabinieri, collocato a riposo a domanda dopo aver superato il cinquantacinquesimo anno di età e aver maturato oltre trentacinque anni di servizio utile. Lamentando che l’I.N.P.S. avesse determinato il Trattamento di Fine Servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ha presentato istanza di rideterminazione, rimasta senza riscontro.

Ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Ente previdenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio senza svolgere attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, ha esteso l’attribuzione dei sei scatti al personale delle forze di polizia nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza.

Il percorso argomentativo affronta il nodo della persistente vigenza della disciplina. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, deve ritenersi abrogato: l’abrogazione di una norma che ne aveva sostituito un’altra non determina la riviviscenza di quest’ultima, ma comporta l’abrogazione della disposizione novellata. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. lascia poi ferma, per tutte le forze di polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis.

La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, gli appartenenti con qualifiche equiparate. Il Collegio richiama il consolidato orientamento in materia, tra cui le pronunce del Consiglio di Stato, sez. II, n. 10523 del 2023 e del C.G.A., sez. giur., n. 209 del 2023.

Quanto all’ambito oggettivo, i sei scatti sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il Collegio esclude inoltre che l’inofferenza del termine del 30 giugno comporti conseguenze decadenziali: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non condiziona l’attribuzione del beneficio.

Il ricorso è pertanto accolto. L’I.N.P.S. è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *