L’ordine di demolizione prevale sulla fiscalizzazione dell’abuso: non rileva la variazione catastale (TAR Puglia n. 232 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento edilizio che determina la creazione di nuova volumetria e la modifica sostanziale della sagoma di un edificio preesistente costituisce trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non qualificabile come difformità parziale e non suscettibile di sanzione pecuniaria sostitutiva ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. La denuncia di variazione catastale ha natura meramente fiscale e non assume alcuna valenza probatoria circa la legittimità edilizia del manufatto, né può configurarsi come titolo abilitativo implicito o in sanatoria. La possibilità di fiscalizzazione dell’abuso pertiene esclusivamente alla fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non incide sulla legittimità della sua adozione. In area soggetta a vincolo paesaggistico, l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio è in re ipsa e prevale sulle esigenze abitative del privato.
Il Fatto
Una ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Cisternino le aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 23 gennaio 1970. Gli interventi consistevano nell’ampliamento di un fabbricato rurale preesistente (originariamente un rudere collabente), nella realizzazione di una veranda, di un locale deposito e di un prefabbricato ad uso ricovero attrezzi.
Il ricorso contestava l’ordinanza deducendo la violazione degli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, nonché vizi di istruttoria e di motivazione. La ricorrente sosteneva che l’intervento fosse qualificabile come mera difformità parziale e invocava l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, facendo anche riferimento alla denuncia di variazione catastale e al proprio diritto all’abitazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha preliminarmente escluso che l’intervento sanzionato potesse essere qualificato come difformità parziale: le opere realizzate, determinando la creazione di nuova volumetria e la modifica sostanziale della sagoma dell’edificio, hanno prodotto una vera e propria trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Per tale ragione, non era invocabile l’applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alla denuncia di variazione catastale, il Tribunale ne ha escluso ogni rilevanza probatoria: si tratta di un adempimento di carattere meramente fiscale, finalizzato all’adeguamento della rendita, che non presuppone alcuna verifica sulla conformità delle opere alla disciplina urbanistica. Essa non può, pertanto, costituire prova della legittimità dell’immobile né tantomeno un titolo abilitativo implicito o in sanatoria, alla luce anche della giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2047 del 12.03.2025).
Il Collegio ha inoltre precisato che la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso (sanatoria pecuniaria) riguarda esclusivamente la fase esecutiva dell’ordine di demolizione, senza incidere sulla legittimità dell’adozione dell’ordine stesso. Sotto il profilo istruttorio, è stato rilevato che l’immobile ricade in zona tutelata, sicché l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio è da ritenersi in re ipsa, non richiedendo ulteriori valutazioni discrezionali.
Da ultimo, il TAR ha rigettato la censura fondata sul diritto all’abitazione, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui l’ingerenza nel godimento di un’abitazione è legittima quando persegue finalità di pubblica utilità, quale la tutela dell’ambiente e del paesaggio, e risulta proporzionata. Nel caso di specie, peraltro, le opere abusive non incidevano sull’abitazione principale, riguardando l’ampliamento di un manufatto esistente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per giustificati motivi legati alla peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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