Non ammissione scolastica e sindacato sulla discrezionalità tecnica del Consiglio di classe (TAR Lombardia n. 3980 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera di non ammissione alla classe successiva adottata dal Consiglio di classe all’esito dello scrutinio finale costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per evidenti profili di difetto di istruttoria, motivazione apparente o manifesta illogicità. La legittimità del giudizio finale non è inficiata da eventuali disfunzioni nell’organizzazione delle attività di recupero, poiché la non ammissione trova fondamento nell’accertata insufficiente preparazione dello studente e nella mancata maturazione ritenuta necessaria per il passaggio alla classe successiva. La valutazione deve considerare l’intero percorso scolastico e non può fondarsi esclusivamente sul numero delle insufficienze riportate, dovendo valorizzare l’estensione e la profondità delle lacune, la loro incidenza su competenze fondamentali e la mancata evoluzione positiva del percorso di apprendimento.
Il Fatto
Il genitore di una studentessa ha impugnato la delibera con cui il Consiglio di classe della classe terza di un istituto tecnico sperimentale di Milano ha disposto, all’esito dello scrutinio finale, la non ammissione della minore alla classe successiva. La studentessa aveva riportato esiti positivi nelle discipline caratterizzanti e insufficienze in matematica, fisica e inglese. Il ricorrente ha dedotto la tardiva emersione dell’insufficienza in fisica, emersa solo nelle ultime settimane dell’anno scolastico, e il difetto di motivazione della delibera, fondata sul mero dato numerico delle insufficienze senza una valutazione complessiva del percorso. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla pretesa violazione dei principi di tempestività e trasparenza della valutazione in fisica. Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione è emerso che già in sede di scrutinio intermedio erano state accertate insufficienze in fisica, matematica e inglese, con attivazione delle misure di recupero. La prova di recupero del trimestre era stata superata con voto insufficiente e la famiglia era stata informata dell’esito negativo già nel mese di marzo. Il Collegio ha concluso che la concentrazione delle verifiche nella parte finale dell’anno non ha precluso alla studentessa la conoscenza delle lacune né la possibilità di attivarsi per il loro superamento, anche considerando che l’ulteriore prova orale di recupero del 29 maggio aveva avuto esito negativo.
Quanto alle disfunzioni organizzative delle attività di recupero, il TAR ha richiamato il principio per cui la non ammissione trova fondamento nell’accertata insufficienza della preparazione, citando i precedenti di cui al TAR Emilia-Romagna, sez. I, 17 febbraio 2025, n. 150 e al Cons. Stato, sez. VII, 14 novembre 2024, n. 9144.
Il secondo motivo, concernente il difetto di motivazione e di istruttoria, è stato parimenti respinto. Il verbale di scrutinio finale conteneva una motivazione articolata, che valorizzava l’estensione e la profondità delle lacune, il loro riguardare competenze fondamentali per il prosieguo degli studi, l’infruttuoso espletamento delle attività di recupero e la mancata evoluzione positiva del percorso di apprendimento. La Corte ha inoltre ritenuto significativo il passaggio in cui il Consiglio escludeva espressamente la sospensione del giudizio, dimostrando di aver considerato l’alternativa e di non aver applicato automaticamente il criterio delle tre insufficienze.
Il Collegio ha infine ribadito che il giudizio del Consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidenti profili di difetto di istruttoria, motivazione apparente o manifesta illogicità, richiamando T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 16 luglio 2025, n. 764 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 luglio 2021, n. 4615. Nel caso di specie, nessuno di tali vizi è ravvisabile, atteso che il Consiglio si è determinato all’esito di una esaustiva analisi dell’intero percorso scolastico, mentre le successive relazioni dei docenti si limitano a esplicitare elementi istruttori già acquisiti, senza integrare la motivazione. Il ricorso è stato respinto con spese compensate, per gli interessi coinvolti e le peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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