Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Sicilia n. 1162 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 l. n. 231/1990, attribuisce sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, estendendoli al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate a quelle della Polizia di Stato, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare non determina la riviviscenza della previgente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in congedo a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia approda al giudice amministrativo perché i ricorrenti assumono che l’istituto previdenziale abbia omesso di computare i sei scatti nella base di calcolo dell’indennità, nonostante la cessazione dal servizio a domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendola infondata: l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, secondo un principio pacifico richiamato dalla giurisprudenza amministrativa.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione, ed è onere dell’INPS provare la data di inizio del corso prescrizionale. Nel caso concreto, il collocamento in congedo è avvenuto in data recente, sicché la prescrizione quinquennale non risulta maturata.
Nel merito, il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento in materia. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13 l. n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, l. n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione della norma novellatrice non fa rivivere la disposizione originaria.
L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la vigenza dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per le forze di polizia ad ordinamento militare. La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 6-bis, è ampia e comprende gli appartenenti con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare.
Quanto al termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza, il Collegio esclude la natura decadenziale: esso incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo, non sull’attribuzione dei sei scatti. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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