Sei scatti stipendiali e TFS: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 363 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti in via esclusiva la giurisdizione sulle controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Restano fuori da tale ambito le controversie che non riguardano il trattamento pensionistico, ma il trattamento di fine rapporto, in qualunque sua declinazione, compresa l’indennità di buonuscita e il TFS. Ne consegue che la domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, ai sensi dell’art. 6 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 387/1987, è sottratta al giudice contabile. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ove il rapporto di impiego resti in regime di diritto pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato collocato in quiescenza per dimissioni volontarie, chiede il riconoscimento del diritto al ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione, ai fini della quantificazione, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 387/1987. A sostegno della pretesa deduce di aver inoltrato formale istanza all’INPS, reiterata, senza esito positivo.
L’INPS si costituisce e solleva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, contestando nel merito il fondamento della domanda. All’udienza la difesa dell’ente insiste nell’eccezione. La causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS mediante applicazione dei sei scatti stipendiali della base pensionabile. Su tale domanda si concentra l’eccezione pregiudiziale, che la Corte ritiene fondata e accoglie.
Il percorso argomentativo muove dall’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non siano in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che ne determinano l’importo, richiamando Cass. SS.UU. civ. n. 7755/2017, n. 11849/2016, n. 4853/2013, n. 5927/2011 e n. 12722/2005.
Specularmente, le Sezioni Unite escludono da tale ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione, indennità premio di servizio o indennità di buonuscita (Cass. SS.UU. civ. n. 11849/2016 e n. 25039/2013). La Corte rileva che nello stesso senso è unanime la giurisprudenza contabile, richiamando da ultimo Sez. Lombardia n. 173/2022, Sez. Campania n. 485/2022, Sez. Puglia n. 396/2022, Sez. Sicilia n. 435/2022, Sez. Calabria n. 108/2022 e Sez. Veneto n. 15/2022.
Su questa base il giudice contabile afferma il difetto di giurisdizione e indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice amministrativo. La materia resta attratta alla giurisdizione amministrativa perché il ricorrente era dipendente della Polizia di Stato, con applicazione della previsione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, e dunque in regime di diritto pubblico. La Corte osserva che ciò trova conferma nella stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente, appartenente al plesso amministrativo. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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