Trasparenza e adeguamento statutario nel controllo sulla gestione FAPPS 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 160 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’interno, rientra tra le amministrazioni tenute agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e deve dotarsi di un proprio sito istituzionale con apposita sezione «Amministrazione trasparente». Il rinvio ai dati pubblicati dall’amministrazione vigilante non assolve l’obbligo, che grava sull’Ente in via autonoma. La Sezione del controllo raccomanda inoltre l’adeguamento dello statuto al regolamento di riordino e il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, poiché il ritardo incide sulla programmazione della spesa e sulla capacità di perseguire i fini istituzionali.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha esaminato il rendiconto generale del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (FAPPS) relativo all’esercizio finanziario 2022, trasmesso in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958, insieme alle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori.
L’Ente opera sotto la vigilanza del Ministero dell’interno ed è sottoposto al controllo della Corte in forza del d.p.r. 29 settembre 1967. La relazione riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo sulla gestione finanziaria, dando conto anche delle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente all’esercizio esaminato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo dell’Ente, richiamando la legge istitutiva 12 novembre 1964, n. 1279 e il regolamento di riordino adottato con d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 244. Rileva che il Fondo ha continuato ad avvalersi dello statuto approvato da ultimo nel 1985, senza adeguarlo al regolamento citato. L’art. 7 di quest’ultimo demanda allo statuto l’organizzazione e il funzionamento del Fondo e degli organi. Su questo punto la Sezione raccomanda all’Ente e al Collegio dei revisori di assicurare l’adeguamento, con particolare riguardo alle finalità e alla composizione degli organi, alla luce dell’attuale ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza.
Quanto agli obblighi di trasparenza, l’Ente ha rappresentato che i dati di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 sono contenuti nella sezione Amministrazione trasparente del Dipartimento di pubblica sicurezza, quale ente vigilato. La Corte non accoglie questa impostazione: il Fondo, ente pubblico non economico, rientra tra le amministrazioni elencate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. È dunque tenuto ad ottemperare ai relativi obblighi con un proprio sito e un’apposita sezione, anche mediante collegamento ipertestuale alle relazioni della Sezione.
Sul rendiconto, la Corte rileva il reiterato ritardo nell’approvazione rispetto al termine del 30 aprile 2023 fissato dall’art. 38, comma 4, del d.p.r. n. 97 del 2003. Il ritardo si riflette negativamente sulla programmazione della spesa dell’esercizio successivo e sulla capacità dell’Ente di attuare i propri obiettivi istituzionali; si raccomanda il rispetto dei termini prescritti.
La gestione 2022 chiude con un ampio avanzo di competenza e un consistente avanzo di amministrazione, cui si accompagna una consistenza di cassa in forte espansione. La Corte, pur prendendo atto della riduzione della massa dei residui, soprattutto passivi, ribadisce l’esigenza di proseguirne la riduzione e di rispettare le regole del d.p.r. n. 97 del 2003, iscrivendo in entrata solo le somme di cui si ha certezza dell’accreditamento e assumendo impegni a fronte di obbligazioni giuridiche perfezionate. Alla luce delle ingenti disponibilità liquide, raccomanda un’attenta gestione delle risorse per realizzare al meglio le finalità istituzionali.
Nota della Redazione
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